L’elezione a sindaco nella propria città è incompatibile con l’incarico di manager in una società a partecipazione pubblica? Ecco quanto ha stabilito il Tribunale civile di Milano con la sentenza n. 2084/2017.
La vicenda ha riguardato un dirigente di una nota società in controllo pubblico regionale attiva nel mercato delle concessioni autostradali, che aveva contestato al proprio dipendente l’incompatibilità tra la neocarica di sindaco di un comune della regione Lombardia e il ruolo dirigenziale rivestito in azienda da ben prima, ai sensi dell’art. 12 del dlgs 39 del 2013 in materia di «inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico».
Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 39/2013, infatti, gli
“incarichi dirigenziali, interni ed esterni negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio comunale di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.”
Secondo l’art 13 del sopra citato decreto
Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonchè di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.
Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.
Il tribunale del lavoro sembra aver aderito a una interpretazione della normativa anticorruzione secondo cui la ratio della stessa è da intendersi finalizzata ad evitare l’insorgere di fenomeni corruttivi nella p.a. (e nelle società in controllo pubblico).
Pertanto secondo il tribunale l’elezione a sindaco nella propria città è incompatibile con l’incarico di dirigente in una società a partecipazione pubblica di livello regionale.