Irap nel settore agricolo: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Dopo le modifiche alla disciplina del tributo, illustrate le modalità di determinazione della base imponibile e di compilazione del modello di dichiarazione 2017.
L’Agenzia delle Entrate interviene in materia di Irap. Sollecitata dai quesiti formulati da diverse associazioni di categoria, l’amministrazione, infatti, con la risoluzione n. 93/E del 18 luglio 2017, fornisce chiarimenti sulla determinazione della base imponibile (valore della produzione netta) e sulla compilazione della dichiarazione Irap 2017 alla luce delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 70, legge 208/2015), che ha modificato la disciplina dell’imposta per il settore agricolo.
In particolare, a partire dal 2016, non sono soggetti passivi Irap:
- coloro che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 32, Tuir
- le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale
- le cooperative agricole (e loro consorzi) della piccola pesca.
In ambito agricolo, quindi, l’Irap continua ad applicarsi (con aliquota ordinaria):
- all’attività di agriturismo
- all’allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari
- alle altre attività connesse indicate dall’articolo 56-bis, Tuir.
Ciò premesso, si illustrano sinteticamente i contenuti della risoluzione.
Determinazione del valore della produzione netta da escludere dall’Irap
Gli imprenditori agricoli, che svolgono attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari, calcolano il valore della produzione netta da escludere dall’Irap in proporzione al numero dei capi allevati entro i limiti previsti dall’articolo 32 Tuir rispetto al numero complessivo dei capi.
Gli imprenditori agricoli che esercitano le attività agricole connesse indicate dall’articolo 56-bis Tuir, invece, calcolano il valore della produzione netta da escludere da tassazione sulla base del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e dei proventi riferibili all’attività agricola nei limiti dell’articolo 32 Tuir e l’ammontare complessivo dei ricavi e dei proventi rilevanti ai fini Irap.
Gli imprenditori agricoli che svolgono contemporaneamente attività agricola e attività di agriturismo determinano il valore della produzione da escludere dall’imposizione sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità separate.
Deduzioni Irap per lavorati dipendenti
Nel caso in cui l’imprenditore agricolo abbia lavoratori dipendenti impiegati sia nell’attività agricola esclusa da Irap sia nell’attività soggetta all’imposta, l’importo delle deduzioni spettanti per lavoro dipendente va ridotto della quota imputabile all’attività agricola esclusa, determinata applicando all’ammontare complessivo delle deduzioni lo stesso rapporto utilizzato per determinare la quota di valore della produzione non soggetta a imposizione ai fini Irap.
Modalità di compilazione della dichiarazione
La risoluzione fornisce chiarimenti anche sulle modalità di compilazione della dichiarazione Irap da parte dei soggetti che svolgono un’attività agricola e che producono una quota del valore della produzione esclusa da imposizione. In particolare, secondo quanto dettagliatamente illustrato dal documento di prassi, le modalità di compilazione variano a seconda dei criteri di determinazione della base imponibile di volta in volta applicabili e di calcolo del diritto camerale annuale (in misura fissa o in base al fatturato).
Soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Irap
I soggetti che svolgono unicamente attività agricole non assoggettate a Irap non devono presentare la relativa dichiarazione, a eccezione di coloro che determinano il diritto camerale annuale in base al fatturato. In quest’ultimo caso, infatti, la presentazione della dichiarazione consente all’amministrazione finanziaria di avere le informazioni utili all’applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati.