istat_societa_partecipateLe modifiche al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 175/2016), sono conseguenza della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di ieri del decreto legislativo n. 100/2017: nel piano di razionalizzazione migliaia di lavoratori sono a rischio esubero?


 

Una ristrutturazione più profonda, che dovrà essere avviata dai nuovi piani da approvare in ogni ente entro il 30 settembre per rispettare gli obblighi della riforma Madia. Tra le novità previste modifiche ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, con la conseguenza che se, da questi emergono uno o più indicatori di difficoltà, le società devono mettere in atto un piano di risanamento.

 

Le ristrutturazioni già avviate sulle società partecipate dalla Pubblica amministrazione (Pa) hanno coinvolto più di 26.500 addetti, e gli obblighi di cessione scritti nella nuova riforma dovrebbero investirne almeno altri 19milaMa se i parametri fissati dal decreto attuativo della delega Madia saranno attuati pienamente, gli addetti coinvolti da fusioni, cessioni o liquidazioni potrebbero arrivare intorno a quota 150mila.

 

Per le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, vi è tuttavia la facoltà di riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle amministrazioni stesse con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza che ciò rilevi nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili. Tutto ciò comunque a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

 

La nuova normativa con riferimento alla razionalizzazione richiede una piano straordinario di riorganizzazione entro la fine di settembre ed introduce verifiche ordinarie, annuali. Il principio è razionalizzare le partecipate senza ricorrere ai meccanismi caducanti automatici del passato recente ed agevolando anche le aggregazioni societarie.

 

Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purchè l’affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica.