imprese ediliPer le imprese edili sarà più semplice accedere ai prestiti agevolati garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI. È uno degli effetti previsti dal DM 6 marzo 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 luglio.


Per le imprese del settore edile sono stati adottati dei valori di riferimento specifici. Precedentemente non c’era nessuna differenziazione e le imprese di costruzione, date le loro peculiarità, molto spesso venivano tagliate fuori dai finanziamenti agevolati.

 

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci approvati dell’impresa evidenziando in particolare:

 

A) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;

B) l’indipendenza finanziaria;

C) la copertura degli oneri finanziari;

D) l’incidenza della gestione caratteristica sul fatturato.

 

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema di cui all’Allegato 7 alle vigenti Disposizioni Operative. Nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, per la valutazione di tali nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico previsionale nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro).

 

Le operazioni relative ad imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche dal punto di vista della congruità dei volumi di bilancio in relazione all’iniziativa da realizzare:

 

  • sono ammissibili solo se l’operazione per la quale è richiesto l’intervento del Fondo è un finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa;
  • sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un business plan compilato secondo lo schema di cui all’Allegato 7ter alle vigenti Disposizioni Operative;
  • non sono ammissibili se la durata dell’operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell’iniziativa;
  • non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 10% dell’importo complessivo dei costi dell’iniziativa.

 

In allegato i documenti relativi.