Il Tar Lazio, Sezione II ter, con la sentenza n. 7093/2017 accoglie il ricorso del titolare di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande contro il provvedimento del Comune che, dopo aver accertato una irregolare occupazione nell’area antistante il proprio locale rispetto alla relativa concessione, ordina l’immediato ripristino dello stato dei luoghi.
Secondo la giurisprudenza della Sezione (vedasi sentenza nr. 3/2016, su ricorso nr. 315/2014 alle cui motivazioni è sufficiente al Collegio rinviare per ulteriori approfondimenti; v. altresì sentenza nr. 11002/2016 su ricorso nr. 9655/2016) tra le parti private (cedente e cessionario) la circolazione della licenza commerciale è regolata dall’accordo e dalla legge civile, mentre nei confronti della PA il relativo trasferimento non determina novazione o sanatoria di eventuali vizi del provvedimento, che è trasferito nelle condizioni che risultano dalla regolamentazione amministrativa applicabile e dal titolo stesso: il che implica che se il titolare di una licenza di esercizio commerciale dispone dell’azienda concedendola in affitto o locazione a terzi (e dunque senza privarsi del titolo), conserva l’interesse a coltivare quel giudizio che abbia eventualmente proposto avverso un atto o provvedimento della PA che incida sul regime amministrativo dell’attività che ha concesso in affitto, tutte quelle volte in cui le ragioni di doglianza attengano ai presupposti oggettivi dello stesso, come accade nel caso di specie.
Non può essere messa in discussione la sussistenza dei presupposti regolamentari per considerare l’occupazione dell’area antistante il locale come soggetta a concessione da parte dell’Amministrazione, la quale, peraltro, non ha comunque offerto in contrario nell’odierno giudizio decisivi elementi di fatto o sicuri elementi di tipo provvedimentale (il riferimento al risalente esproprio è, invero, privo di ogni riscontro a supporto).
In allegato il testo completo della Sentenza.