trattamento accessorioFondo per il trattamento accessorio: per i Comuni nuovi limiti di spesa? Indicazioni arrivano dalla Sezione di controllo per la Sardegna della Corte dei Conti.


 

Un comune ha chiesto alla Sezione di controllo per la Sardegna della Corte dei Conti se il criterio di calcolo adottato per la quantificazione delle risorse da trasferire dal proprio Fondo per il trattamento accessorio al costituendo Fondo dell’Unione di comuni sia rispettoso dei vincoli in materia di spesa per il personale.

 

La Sezione deve evidenziare che il 22.6.2017 è entrato in vigore l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 che ha abrogato l’art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016). Secondo la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2017, “…l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato…”

 

Tale Fondo deve essere costituito in modo che sia rispettato il principio contenuto nell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui “…la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti”, nonché il nuovo limite di spesa contenuto ora nell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, così come sopra descritto.

 

Tali norme vincolistiche devono essere interpretate, secondo l’orientamento prevalente (cfr. Sez. reg. di controllo Emilia Romagna del. n. 231/2014, Sez. reg. di controllo Piemonte del. n. 102/2016, 133/2016, 138/2016), nel senso che le risorse da trasferire al Fondo dell’Unione devono essere determinate applicando il criterio del “ribaltamento delle quote” di pertinenza dei singoli Comuni aderenti all’Unione. Pertanto, la costituzione del Fondo in oggetto, sotto il profilo strettamente contabile, deve risultare a “saldo zero” e non comportare un incremento della spesa per il trattamento accessorio (e, quindi, complessivamente, per il personale) precedentemente sostenuta dai singoli Comuni aderenti (sul punto cfr. Sezione delle Autonomie del. n. 8/2011).

 

Quindi, sommando l’importo del Fondo per il trattamento accessorio del singolo Comune aderente, decurtato della quota “ribaltata” sul Fondo dell’Unione, con la quota di sua spettanza “ribaltata”, la spesa complessiva per il trattamento accessorio deve risultare invariata.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.