Illegittimo che la Commissione di gara si faccia coadiuvare nell’espletamento delle attività valutative che le competono da soggetti esterni?
Secondo la Sentenza del TAR Trieste, 24.06.2017 n. 219, la ricorrente si era lamentata del fatto che il punteggio all’offerta tecnica sia frutto dell’operato di soggetti esterni alla commissione di gara, della cui nomina e della cui attività la stazione appaltante non avrebbe offerto prova alcuna.
La prova pratica, in quanto segmento della fase istruttoria della procedura di evidenza pubblica, necessita però di adeguata verbalizzazione, che, in ossequio al principio di trasparenza che informa l’azione della pubblica Amministrazione, renda palese tutti gli elementi sopra indicati, oltre che, ovviamente, gli esiti della stessa.
Emerge altresì come in altri casi, i soggetti esterni alla Commissione abbiano indicato un punteggio numerico in corrispondenza dei sub-criteri di valutazione fissati dalla lex specialis di gara (vedasi tabelle dell’ASS n. 2 e dell’ASS n. 3), in tal modo sostituendosi integralmente e illegittimamente alla Commissione di gara medesima nella valutazione del pregio qualitativo dei prodotti offerti. Ne consegue che l’apprezzamento del pregio tecnico dei prodotti offerti dai concorrenti non è ascrivibile al soggetto a tanto deputato.
Di per sé, tuttavia, non è illegittimo che la Commissione di gara si faccia coadiuvare nell’espletamento delle attività valutative che le competono da soggetti esterni, a condizione che tali soggetti esterni si limitino a compiti di mero supporto e che l’esito finale dell’attività valutativa sia integralmente ascrivibile alla Commissione giudicatrice medesima. A sostenerlo le sentenze C.d.S., Sez. III, n. 303/2015 e n. 4430/2015.