Le assunzioni dei dirigenti a contratto, nei quali rientrano anche quelli degli enti locali, sono sottoposte a requisiti stringenti stabiliti dall’articolo 19, comma 6, del Testo unico sul pubblico impiego, trattandosi di norma riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117 della Costituzione).
La questione al vaglio della Corte attiene al conferimento, con tre delibere degli anni 2011-2013, di un incarico dirigenziale apicale tecnico e non amministrativo (Direttore del Settore Aria e Agenti Fisici), più volte reiterato e ad oggi ancora in atto, a soggetto “esterno” – la dr.ssa Silvia Bellinzona – presso l’Arpa Lombardia, conferimento che, nella prospettazione accusatoria, violerebbe la normativa nazionale (art.19.co.6, d.lgs n.165 del 2001) e quella regionale (oltre che fonti regolamentari interne all’Agenzia), sia per omissioni procedurali (mancata pubblicità dell’avviso a candidarsi, con conseguente mancata comparazione dei potenziali aspiranti all’incarico, anche interni; mancata motivazione della scelta), che per assenza dei requisiti sostanziali di alta professionalità prescritti. Da tali vizi procedurali e sostanziali, la Procura fa discendere un danno erariale per le somme retributive erogate alla dr.ssa Bellinzona o, in via gradata, per le differenze retributive tra tali importi e quelli erogati ad un dirigente non apicale in Arpa.
Il vigente quadro normativo impone, per soggetti non vincitori di un pubblico concorso (regola generale nel nostro ordinamento amministrativo), che per poter “lavorare”, anche temporaneamente, con la pubblica amministrazione (con rapporto subordinato o autonomo), occorre rispettare requisiti procedurali di selezione e di successiva trasparenza degli incarichi e, soprattutto, possedere assai elevati requisiti culturali-professionali per il conferimento di incarichi. Ciò è previsto, a garanzia sia di pubblicità/trasparenza (bando indicante i requisiti selettivi para-concorsuali; pubblicazione di curricula e compensi dei prescelti; motivazione della scelta), che di buon andamento della p.a., valore espresso dalla meritocratica e motivata scelta tra i qualificati aspiranti (vagliando analiticamente e soppesando i requisiti culturali-professionali in capo ai prescelti; evitando pericolose commistione tra cariche politiche e incarichi gestionali etc.). E quanto detto vale sia per poter conferire incarichi dirigenziali temporanei in deroga al pubblico concorso (art.19, co.6, d.lgs. n.165 del 2001), sia per poter attribuire incarichi d’opera di alta professionalità e consulenze esterne (art.7, d.lgs. n.165 cit.).
In allegato il testo completo della Sentenza.