piani di risparmioAi fini della detassazione, gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento devono essere detenuti per almeno cinque anni. Previsto l’esonero dall’imposta di successione.


 

Come già anticipato, i redditi di capitali e i redditi diversi, conseguiti dalle persone fisiche per effetto degli investimenti qualificati nei piani di risparmio a lungo termine, non sono soggetti a imposizione fiscale. Ai fini della detassazione, gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. Il trasferimento del piano da un intermediario a un altro non rileva ai fini del computo del periodo minimo di detenzione.

 

In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni:

 

 

  • i redditi realizzati attraverso la cessione
  • e i redditi percepiti durante il periodo minimo di investimento

 

 

sono assoggettati a imposizione ordinaria, unitamente agli interessi e senza applicazione di sanzioni. In tal caso:

 

 

  • il versamento delle somme dovute deve essere eseguito dai soggetti presso cui è istituito il piano di risparmio, entro il 16 del secondo mese successivo alla cessione
  • i gestori del piano recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare.

 

 

Nel caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento, prima dei cinque anni, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in altri strumenti finanziari (tra quelli ammessi al regime agevolato) entro 90 giorni dal rimborso.

 

Il venir meno dei limiti e delle condizioni di investimento espressamente previsti dalla legge determina:

 

 

  • la decadenza dal regime di esenzione fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano di risparmio, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle predette condizioni per il periodo di tempo di cinque anni
  • l’obbligo di corrispondere le imposte non pagate, insieme agli interessi e senza applicazione di sanzioni.

 

 

L’eventuale applicazione di ritenute alla fonte e di imposte sostitutive non dovute fa sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente e i soggetti presso cui è costituito il piano di risparmio provvedono al relativo pagamento, computandolo in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute. In tal caso, non trovano applicazione né il limite annuale di 250mila euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) né il limite massimo di compensabilità dei crediti d’imposta e contributi pari a 700mila euro (Articolo 34, legge 388/2000).

 

Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi, realizzati per effetto della cessione a titolo oneroso o del rimborso degli strumenti finanziari nei quali è investito il piano di risparmio, sono deducibili dalle plusvalenze, dai differenziali positivi e dai proventi, realizzati nelle successive operazioni effettuate nell’ambito dello stesso piano di risparmio e sottoposti a tassazione ordinaria (nelle ipotesi previste dai commi 106 e 107, articolo 1, legge 232/2016) nello stesso periodo d’imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto.

 

Alla chiusura del piano di risparmio, le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi:

 

 

  • possono essere dedotti, non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze, dai proventi e dai differenziali positivi realizzati nell’ambito di un altro rapporto, di cui sia titolare la medesima persona fisica, e per il quale sia stata esercitata l’opzione per il regime del risparmio amministrato
  • ovvero possono essere dedotti, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che siano indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.

 

 

Nell’ipotesi di strumenti finanziari rientranti nella medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera costo quello medio ponderato dell’anno di acquisto. Infine, è prevista l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni in caso di trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel piano.