ente religiosoNiente esenzione all’ente religioso quando l’attività è commerciale. Al centro della controversia, approdata dinanzi alla Corte di giustizia, è la richiesta di rimborso di una somma versata a titolo di imposta sulle costruzioni, gli impianti e le opere.


 

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata, in base all’articolo 107 TFUE, paragrafo 1, nell’ambito di una controversia tra un ente religioso e l’Amministrazione finanziaria di Spagna. In particolare, la controversia nasce dal rigetto, da parte dell’Amministrazione, della domanda di rimborso di una somma versata, dall’ente religioso, a titolo di imposta sulle costruzioni, gli impianti e le opere.

 

Il procedimento principale

 

La parte ricorrente, iscritta presso il registro enti religiosi del ministero della giustizia spagnolo, è proprietaria di un complesso di edifici nell’ambito dei quali si trova l’immobile controverso sede di un istituto scolastico. Nel corso del 2011 veniva richiesto un permesso per la trasformazione e l’ampliamento dell’edificio che ospita la sala conferenze della suddetta scuola. Successivamente, veniva presentata una richiesta di rimborso dell’imposta sulle costruzioni versata ai fini dell’ampliamento secondo uno specifico accordo del 3 gennaio 1979. Tale domanda di rimborso veniva respinta dall’Ufficio comunale tributi, che ha ritenuto come l’esenzione richiesta non fosse applicabile in considerazione che la stessa veniva richiesta per lo svolgimento di una attività priva di finalità religiosa.

 

Il ricorso al giudice del rinvio

 

La decisione veniva impugnata, con esito negativo, con ricorso dinanzi al giudice del rinvio argomentando che la somma, versata a titolo di imposta sulle costruzioni, non fosse dovuta in quanto secondo il richiamato accordo il beneficio di esenzione spetterebbe a prescindere dalla destinazione del bene immobile costituente la base imponibile dell’imposta. Per suo verso, infatti, l’Amministrazione comunale replicava che, ai fini del beneficio della suddetta esenzione, fosse necessaria la destinazione dell’immobile alle finalità religiose della Chiesa cattolica, in carenza della quale l’esenzione in parola potrebbe rivelarsi incompatibile con le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato. Ecco che quindi il giudice nazionale, alla luce del fatto che l’esenzione controversa non fosse mai stata sollevata dai giudici spagnoli, decideva di sospendere il procedimento e di rivolgersi ai togati europei che, seppur senza assumere una posizione definitiva al riguardo, hanno avuto modo di affrontare la problematica.

 

La questione pregiudiziale

 

Il giudice del rinvio ha posto il dubbio interpretativo sulla questione se contrasti con l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE l’esenzione dall’imposta sulle costruzioni nazionale, prevista a favore della Chiesa cattolica, in relazione alle costruzioni, agli impianti e alle opere realizzati in immobili destinati all’esercizio di attività economiche che non abbiano una finalità strettamente religiosa.

 

Sulla questione pregiudiziale

 

Da un primo esame i togati europei si sono pronunciati sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto contiene gli elementi di fatto e di diritto che consentono alla Corte di fornire una risposta utile al giudice del rinvio. Infatti, secondo costante giurisprudenza della Corte, nell’ambito di una procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, spetta a quest’ultima fornire al giudice a quo una risposta foriera di una soluzione della controversia di cui gli stessi siano investiti. Nel caso di specie, tenuto conto delle osservazioni presentate dalla Spagna e dalla Commissione i giudici europei hanno ritenuto di fare riferimento oltre che all’articolo 107, paragrafo 1, anche all’articolo 108, paragrafi 1 e 3, TFUE.

 

Sotto il profilo del carattere dell’ aiuto di Stato, l’esenzione fiscale, di cui al procedimento principale, non sembra presentare alcun collegamento con le attività a carattere strettamente religioso né quanto meno con i servizi complementari di ristorazione e di trasporto. Ecco che risulta delle esposte considerazioni il riferimento dell’esenzione fiscale ad attività di tipo economico. Ragionando sulla nozione di vantaggio economico selettivo i giudici europei sottolineano come l’imposta sulle costruzioni, costituisce un imposta normalmente dovuta da tutti i contribuenti e la concessione di una siffatta esenzione avrebbe l’effetto di alleviare gli oneri che gravano sull’ente religioso ricorrente. Ed è sulla base di tale considerazione che sembra essere soddisfatto il presupposto relativo all’esistenza di un vantaggio economico selettivo.

 

La pronuncia degli eurogiudici

 

Secondo i giudici comunitari la concessione di una esenzione fiscale, come quella di cui al procedimento principale, a favore di un ente religioso appartenente alla Chiesa cattolica per opere realizzate in un immobile destinato all’esercizio di attività prive di finalità strettamente religiosa, può rientrare nel divieto di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, se e nella misura in cui le attività rivestano il carattere commerciale. Secondo i giudici rimane compito del giudice nazionale verificare la sussistenza delle circostanze comprovanti il carattere commerciale dell’attività economica controversa.