Pubblicata la circolare del Viminale sull’attribuzione del cognome materno ai nuovi nati, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016.
Già dal 1975 la riforma del diritto di famiglia ha superato il principio per cui tale potere spetti al padre quale capo della famiglia e titolare delle decisioni familiari. D’altra parte, va pure rimarcato che si collocano su un piano ben diverso quelle disposizioni che, invece, prescrivono che l’accordo delle parti, quale incontro delle volontà, si formi davanti all’ufficiale dello stato civile, stabilendo specifiche formalità, come In materia di separazione e divorzio (art. 12, D.L. n. 132/2014, conv. L. n. 164/2014).
Tra le altre disposizioni, considerato che la pronuncia ha riguardo alla trasmissione «anche» del cognome materno, deve ritenersi che le relative novità ordinamentali riguardino unicamente la posposizione di questo al cognome paterno, e non l’anteposizione.
L’attribuzione «anche» del cognome materno al nuovo nato, ove prescelta, non può non riguardare tutti gli elementi onomastici di cui detto cognome sia composto.
In tema di adozione, ambito pure attinto dalla declaratoria di incostituzionalità, l’attribuzione «anche» del cognome materno all’adottato, che risulti dal pertinente provvedimento giudiziario, va esattamente riportata in sede di trascrizione dello stesso.
L’attribuzione «anche» del cognome materno, ove risultante dagli atti di nascita formati dalle autorità indicate nell’art. 8, D.P.R. n. 396/2000, va esattamente riportata in sede di trascrizione degli stessi.
La volontà della madre di non essere nominata nella dichiarazione di nascita (art. 30, comma 1, D.P.R. n. 396/2000) deve ritenersi incompatibile con la presunzione di accordo tra i genitori – coniugati o meno – sull’attribuzione del cognome materno.
Per le restanti disposizioni potete consultare il testo completo della Circolare, in allegato all’articolo.