previdenza complementareLe domande di verifica prodotte dopo il 15 luglio 2017 saranno accolte solo ove residuino risorse economiche al termine della procedura di monitoraggio per APe Sociale e Precoci.


 

Attenzione a non perdere l’appuntamento del 15 luglio per la presentazione delle domande di accertamento dei requisiti per ottenere l’APe sociale o il pensionamento con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci. Le domande per l’APE agevolato e per l’anticipo dei lavoratori precoci possono essere presentate quest’anno a partire dal 17 Giugno, il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta dei due DPCM attuativi delle misure, sino al prossimo 15 Luglio 2017 (istanza tempestiva). E l’Inps avrà tempo sino al 15 ottobre 2017 per comunicare l’accoglimento o meno dell’istanza di accesso sulla base della documentazione presentata dal lavoratore. Se questo termine è rispettato il lavoratore che soddisfa tutti i requisiti avrà garanzia di accoglimento della domanda anche in caso di insufficienza di risorse. Solo che in tal caso la decorrenza della prestazione sarà posticipata rispetto a quella della maturazione dei requisiti in esito ad una procedura di monitoraggio che sarà condotta dall’Inps.

 

I due DPCM prevedono, infatti, che qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emergerà il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie la decorrenza del pensionamento anticipato verrà differita dall’Inps. In particolare l’Inps provvederà all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza dell’indennità loro dovuta sulla base della maggiore prossimità di raggiungimento del requisito anagrafico per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (o della maturazione del requisito dei 41 anni di contributi per i precoci) e, a parità di requisito, dalla data (e ora) di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni. Come dire che se le risorse saranno insufficienti a garantire a tutti gli aventi diritto l’accesso sin dal 2017 alle prestazioni verrà individuata una platea di esclusi (saranno penalizzati i più distanti dalla pensione e coloro che hanno presentato in ritardo la domanda di verifica) ai quali sarà comunicato il posticipo della decorrenza della prestazione (APe Social o pensionamento precoci).

 

L’istanza Tardiva

 

I due DPCM hanno stabilito che il termine del 15 luglio 2017 non è perentorio. I lavoratori possono produrre la domanda di verifica anche dopo tale data purchè entro il 30 novembre 2017. Tuttavia, in tal caso, l’istanza sarà accettata solo se residuino risorse economiche al termine della procedura di monitoraggio avviata con riferimento alle istanze prodotte tempestivamente. Dunque sicuramente non conviene attendere anche se per alcuni potrebbe essere impossibile rispettare la data del 15 luglio 2017. Si pensi, ad esempio, ad un lavoratore che abbia ottenuto il riconoscimento di una invalidità civile superiore al 73% dopo tale data. La loro istanza avrà, in definitiva, una qualche chance di essere accolta nel 2017 solo ove tutti i lavoratori che hanno rispettato la scadenza del 15 luglio abbiano avuto comunicazione di accesso alla prestazione senza alcuno slittamento dovuto all’esaurimento prematuro dei fondi a disposizione.

 

In tal caso l’INPS provvederà ad effettuare nell’anno un ulteriore monitoraggio sulle domande presentate successivamente alle date del 15 luglio 2017 e del 31 marzo 2018 (1° marzo 2018 per i precoci) e con riferimento alle quali siano riconosciute le condizioni di accesso al beneficio. L’esito del monitoraggio sarà comunicato a questi soggetti entro il 31 dicembre di ciascun anno. Anche il predetto monitoraggio sarà svolto in base alla data di raggiungimento del requisito anagrafico per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (o dei 41 anni di contributi per i precoci) e, a parità di requisito, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni. Ove le risorse non siano sufficienti, in quanto già esaurite con riguardo alle istanze prodotte entro il 15 luglio, la finestra temporale del 30 novembre resterà sostanzialmente priva di effetti anche se resta da comprendere se la domanda presentata in tale lasso temporale avrà una qualche priorità rispetto a quelle presentate direttamente l’anno successivo.