ricorsoLa Corte di cassazione, con la sentenza n. 14135/2017, si è espressa sulle agevolazioni Ici/Imu ai soggetti che non ritraggono dall’attività agricola la parte prevalente del proprio reddito.


La disposizione agevolativa incentiva la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario quei soggetti che ritraggono dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito, cosi’ come richiamato dalla ordinanza della Corte Costituzionale n. 87/2005 (in termini anche ordinanza Corte Cost. n. 336/2003) che, ai fini dell’applicazione dell’Ici, pronunciandosi sulla legittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 58, comma 2, nella parte in cui esclude i coltivatori diretti, titolari di pensione maturata a seguito dell’obbligatoria iscrizione alla relativa gestione previdenziale, dalle agevolazioni previste nel Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 9, ha statuito che “la giustificazione dell’agevolazione fiscale di cui si tratta risiede evidentemente in un intento di incentivazione dell’attivita’ agricola, connesso alla finalita’ di razionale sfruttamento del suolo cui fa riferimento l’articolo 44 Cost. e in relazione alla suddetta ratio incentivante non appare manifestamente irragionevole che da tale beneficio siano esclusi coloro che – nel fatto di godere di trattamenti pensionistici – all’evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito”.

 

Il maturare del trattamento pensionistico, circostanza pacifica e non controversa nel caso di specie, esclude che il soggetto che ha fruito dell’agevolazione fino a quel momento possa essere ancora considerato coltivatore diretto, ostando lo status di pensionato al riconoscimento dell’agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che la pensione si riferisca o meno all’attivita’ lavorativa in agricoltura. Questa Corte ha infatti chiarito come “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il trattamento agevolato previsto dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 9, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, spetta solo a quanti traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e non va, quindi, riconosciuto, a chi sia titolare di pensione, avendo ottenuto la cancellazione dall’elenco dei coltivatori diretti” (Cass. n. 12565 del 2010, cfr., Cass. Sent. n. 9601 del 13 giugno 2012). E’ irrilevante la circostanza che, per libera scelta, il soggetto continui a versare i contributi volontari in costanza di trattamento pensionistico.