sanatoria atti di riscossioneCome noto l’art. 1 del Dl n. 193 del 2016 prevede, a decorrere dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l’attribuzione dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale al nuovo ente denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”.


 

A decorrere dal 1° luglio i Comuni che vorranno continuare ad utilizzare come strumento di riscossione coattiva anche il ruolo dovranno procedere all’adozione di apposita delibera, che dovrà essere adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, e pertanto di competenza consigliare.

 

Al fine di facilitare i Comuni in tale adempimento, riportiamo, nella sezione “Documenti e pubblicazioni”, uno schema di delibera consiliare di affidamento della riscossione coattiva alla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione corredato da una breve nota illustrativa.

 

Dal 1° luglio 2017 i Comuni potranno dunque affidare al nuovo soggetto nazionale la riscossione coattiva anche solo di alcune entrate, riservandosi per le altre di utilizzare lo strumento alternativo dell’ingiunzione fiscale.

 

Per passare al nuovo soggetto è però necessaria un’apposita delibera di consiglio comunale, in assenza della quale sarà precluso l’utilizzo del ruolo. L’Ifel al riguardo chiarisce che non occorre adottare alcuna convenzione specifica, perché le condizioni di svolgimento del servizio di riscossione restano regolate, in termini di costo e di rendicontazione, dalle disposizioni normative finora applicabili a Equitalia.

 

Nessun problema per i ruoli finora affidati ad Equitalia, che continueranno a essere riscossi dal nuovo soggetto nazionale, come peraltro evidenziato dalla stessa Equitalia con una nota del 24 maggio 2017 inviata a tutti i Comuni e nella quale si precisa che dopo il 30 giugno 2017 non sarà più possibile ricevere minute di ruolo.