Pronta la “nuova” versione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali: con il provvedimento del 15 giugno 2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione “riveduta e corretta” per consentire la gestione di particolari fattispecie, alcune delle quali entrate in vigore successivamente all’approvazione di quella precedente.
Tra le novità, si segnala l’inserimento, all’interno della sezione “Dati generali”, della casella “Data opzione articolo 24-bis, Tuir”, in cui deve essere indicata la data di decorrenza dell’esercizio dell’opzione per usufruire del regime agevolato previsto dall’articolo 1, comma 158, della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016). Tale ultima disposizione prevede che, con riferimento alle successioni aperte nei periodi di validità dell’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (articolo 24-bis, Tuir), l’imposta sulle successioni è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti in Italia al momento della successione.
L’opzione deve essere stata esercitata dal dante causa (de cuius), che può averne esteso gli effetti anche ai suoi familiari. In tal caso, nella dichiarazione devono essere indicati solo i beni e i diritti, rientranti in successione, esistenti in Italia.
Il modello adottato oggi sostituisce quello approvato con il provvedimento del 27 dicembre 2016. Il nuovo modello potrà essere utilizzato a partire dal 12 settembre 2017 e, dallo stesso giorno, sarà disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate l’apposito software per la compilazione e la presentazione.
La nuova versione fornisce informazioni ancora più dettagliate in relazione ai beni, diritti e passività che concorrono alla formazione dell’attivo ereditario. Viene confermato che, fino al 31 dicembre 2017, è comunque possibile utilizzare ancora la precedente modulistica cartacea (modello 4) per la presentazione della dichiarazione di successione presso gli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006:
- fino all’11 settembre 2017, è possibile utilizzare il modello approvato con il provvedimento del 27 dicembre 2016
- a partire dal 12 settembre 2017, sarà utilizzabile la versione aggiornata del modello approvata con il provvedimento in esame.
In ogni caso, fino al 31 dicembre 2017, è comunque possibile avvalersi del vecchio modello 4. Invece, per le successioni aperte in data anteriore al 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il modello 4, deve essere utilizzato il medesimo modello, seguendo le relative modalità di presentazione.