Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con la sentenza n. 1267 /2017 fornisce indicazioni sul termine di notifica dei verbali delle infrazioni al Codice della Strada acquisite tramite autovelox.
L’associazione Altroconsumo ha proposto ricorso per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 198/2009, in materia di notifiche verbali codice strada nei confronti del Comune di Milano. La ricorrente ha rilevato una prassi del Comune di notificare i verbali del Codice della Strada oltre i termini di legge e ha chiesto:
- l’immediata cessazione della notifica di verbali di accertamento di sanzioni amministrative oltre i 90 giorni dall’infrazione, perché tale notifica costringe il cittadino a dover presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, nonostante la Polizia locale e il Comune siano pienamente a conoscenza del superamento del termine;
- l’annullamento in autotutela di tutti i verbali di accertamento di infrazione del Codice della strada notificati oltre i 90 giorni dall’infrazione;
- l’immediata modifica del testo contenuto nei verbali di accertamento, con la precisa indicazione che il termine di 90 giorni decorre dalla data dell’infrazione e non da quella di visione dei fotogrammi da parte degli Agenti.
La ricorrente contesta la seguente dicitura, contenuta nei verbali della Polizia Municipale:
“il verbalizzante […] in servizio presso l’Ufficio Varchi della Polizia locale di Milano in data […], data dalla quale decorrono i termini di notifica del presente verbale, ha accertato che il conducente del veicolo targato […] in data […] alle ore […] ha commesso le seguenti violazioni ….”.
E’ chiaro quindi dai verbali prodotti in giudizio che rispondono ad uno schema comune e che forniscono al lettore la chiara informazione che i termini di notifica del verbale decorrono dal momento in cui l’agente di polizia locale prende conoscenza in ufficio delle foto scattate dalle stazioni automatiche di rilevamento. In merito occorre rilevare che l’art. 201 del Codice della strada stabilisce che
“Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento”.
Secondo l’interpretazione effettuata dal Ministero, con comunicazione del 07.11.2014 alla Prefettura di Milano,
“La disposizione [ad. 201, Cod. strada], che riproduce pressoché alla lettera il disposto della sopra citata decisione della Corte Costituzionale, costituisce un’ulteriore conferma all’assunto che, in linea di principio e salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione”.
Facendo propria la suddetta interpretazione deve ritenersi che il verbale della polizia municipale debba indicare o che il termine di notifica del verbale decorre dall’accertamento, come indicato dalla legge, oppure che i termini decorrono dalla commessa violazione, salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi.
In allegato il testo della Sentenza.