Colpevole di danno erariale il sindaco che, senza impegno di spesa, assume iniziative inutili per il Comune? Ecco il principio contenuto nella sentenza della Corte dei conti Toscana n. 133/2017.
Nell’ambito degli indirizzi di modernizzazione delle Amministrazioni Pubbliche assume rilevanza l’adozione di iniziative e strumenti di trasparenza, relazione, comunicazione ed informazione diretti a realizzare un rapporto aperto con i cittadini. Alcune iniziative di legge, e tra esse la legge 7 agosto 1990 n.241 e la legge 7 giugno 2000 n.150, nell’ottica di tale orientamento, hanno introdotto principi operativi e strutture organizzative volti a questo scopo.
Tra le iniziative adottate dalle Amministrazioni vi è quello della rendicontazione sociale che risponde alle esigenze conoscitive dei diversi interlocutori (singoli cittadini, famiglie, imprese, associazioni, altre istituzioni pubbliche e private), cui è consentito di comprendere e valutare gli effetti dell’azione amministrativa.
Il caso in esame trova origine dal sopravvenuto riconoscimento di un debito fuori bilancio – a seguito di decreto ingiuntivo – relativo alla realizzazione di un volume commissionato direttamente da un sindaco (non più in carica e autore dello stesso), senza seguire alcuna procedura formale.
Il convenuto ha assunto, con condotta gravemente colposa, un’iniziativa che non solo può qualificarsi estranea alle finalità istituzionali assegnate dalla legge, in conseguenza della decisione di impegnare i fondi pubblici per la pubblicazione del volume in assenza dei presupposti previsti dalla richiamata normativa, ma ha agito anche in assenza di un impegno di spesa violando i doverosi passaggi procedurali giuscontabili comportamento sanzionato sistematicamente dalla giurisprudenza contabile, con consequenziale assunzione di un debito fuori bilancio causativo di un danno erariale.
Ne deriva l’uso scorretto delle risorse finanziarie con la conseguente responsabilità erariale poiché l’ex amministratore ha violato l’iter formale giuridico contabile e i relativi oneri non potevano essere posti a carico del Comune ma rifusi integralmente dal convenuto.
Il Collegio ha evidenziato che nell’ordinamento degli enti locali le obbligazioni contratte per acquisto di beni e servizi senza atto di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio ovvero senza attestazione di copertura finanziaria non vincolano l’amministrazione, bensì intercorrono tra il terzo e l’amministratore o funzionario che le ha stipulate e/o ne ha consentito l’esecuzione.
In allegato la Sentenza.