documenti archivio segretario comunaleIl Tar Lombardia, con la sentenza n. 1142 del 19 maggio 2017, ribadisce l’onere in capo al Segretario comunale di verificare la corrispondenza tra quanto presentato e quanto dichiarato dal candidato alla carica di consigliere comunale.


 

I ricorrenti, nel caso specifico, lamentano che il Segretario Comunale avrebbe dovuto segnalare l’omessa autenticazione della sottoscrizione, così che gli odierni ricorrenti avrebbero potuto regolarizzare entro la data di scadenza prevista dalla legge, ovvero entro il successivo 13 maggio 2017. Invece il Segretario Comunale, attestando l’avvenuto deposito di “numero 24 dichiarazioni, firmate ed autenticate, di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale”, oltre a non aver consentito la regolarizzazione, avrebbe ingenerato il legittimo affidamento che la documentazione fosse completa e correttamente formata e prodotta. La Sottocommissione, una volta riscontrata la mancanza di autenticazione dell’accettazione di una candidatura a consigliere comunale, avrebbe dovuto acconsentire alla sua regolarizzazione, stante il fatto che il Segretario Comunale aveva certificato testualmente la presentazione di 24 accettazioni regolarmente autenticate.

 

L’art. 32, ultimo comma, del DPR n. 570/1960 dispone che “Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l’ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio”.

 

L’onere imposto dalla norma di rilasciare una “ricevuta dettagliata” onera il Segretario di effettuare una verifica puntuale circa la rispondenza tra quanto presentato e quanto dallo stesso dichiarato.

 

Nel caso di specie tale rispondenza è pacifico che non sussista.

 

L’errore compiuto dal Segretario assume particolare rilevanza tenuto conto che la presentazione della lista è avvenuta con un giorno di anticipo (12 maggio 2017) rispetto al termine (13 maggio 2017) previsto dalla legge per la presentazione delle candidature. Pertanto ben avrebbe potuto il candidato sanare, entro il termine di legge, l’irregolarità della dichiarazione della propria candidatura, se il Segretario avesse fatto constare tale irregolarità.

 

Pur non essendo l’attività del Segretario comunale sovrapponibile a quella della Commissione elettorale, è indubitabile che la legge assegni allo stesso un ruolo di filtro nel complesso procedimento di presentazione delle liste, ruolo cui si riconnettono, quanto meno, oneri di diligenza e precisione nell’attestazione di quanto si dichiara essere stato ricevuto.

 

L’errata indicazione della completezza della documentazione giustifica pertanto la scusabilità dell’errore del candidato e, di conseguenza, la possibilità di presentazione tardiva della regolarizzazione dell’accettazione della candidatura.