sicurezza urbana 2Pubblicata sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro la versione 2017 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008).


 

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

 

Il testo, un corposo documento di più di mille pagine, ripercorre le interpretazioni date sulla normativa da circolari, accordi Stato – Regioni, interpelli e altri atti amministrativi nel periodo compreso tra luglio 2016 e maggio 2017. Si tratta di un punto della situazione e una sintesi normativa. Il testo non riveste infatti carattere di ufficialità.

 

Il decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

 

In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 3, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e Province autonome, si applicano, nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle Province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

 

Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.