Un cittadino straniero può beneficiare dell’agevolazione prima casa per l’acquisto di un immobile in Italia?
Maria Maxia
Benefici Prima Casa: validi per un cittadino straniero?
In presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento (nota II-bis, articolo 1, Tariffa, parte prima, Dpr 131/1986), i benefici prima casa si applicano alla generalità dei soggetti, indipendentemente dalla loro nazionalità. Tale conclusione trae fondamento dall’articolo 2 del Dpr 131/1986 che, nell’individuare gli atti soggetti a registrazione, non distingue tra cittadini italiani e non italiani (cfr circolare 38/E del 12 agosto 2005, pagina 5). Pertanto, il cittadino straniero che intende acquistare un immobile in Italia può beneficiare dell’agevolazione in esame se ricorrono tutte le condizioni richieste dalla legge e, in particolare, se abbia (o stabilisca entro diciotto mesi) la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato (circolare 38/E del 12 agosto 2005, paragrafo 1).
L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione in presenza di determinate condizioni.
Chi acquista da un privato (o da un’azienda che vende in esenzione Iva) deve versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, mentre le imposte ipotecaria e catastale si versano ognuna nella misura fissa di 50 euro.
Se invece il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva, l’acquirente dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% anziché al 10%. In questo caso le imposte di registro, catastale e ipotecaria si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.