Semplici dichiarazioni del contribuente non sono sufficienti per ritenere assolto l’onere probatorio che grava sullo stesso, oppostosi a un accertamento con metodo sintetico
La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso proposto da un contribuente contro l’avviso di accertamento Irpef notificatogli dal Fisco.
L’ufficio proponeva appello e il contribuente resisteva, presentando appello incidentale. All’esito del giudizio, la Ctr accoglieva in parte l’appello principale, rigettando quello incidentale.
Il contribuente ricorreva in Cassazione e l’Agenzia delle Entrate resisteva, proponendo ricorso incidentale e contestando, tra l’altro, la violazione dell’articolo 38 del Dpr 600/1973, laddove “la CTR, sulla base della semplice dichiarazione del contribuente, ha respinto il gravame circa il reddito delle collaboratrici domestiche”.
La pronuncia
La Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Ctr, ritenendo che “il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali “elementi” la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità,ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma”.
Pertanto, dichiarata la sussistenza degli elementi che dal legislatore sono stati valutati idonei a esprimere capacità contributiva, la Commissione non può in alcun caso disconoscerne la portata.
A parere della Corte suprema, come più volte affermato, “l’accertamento sintetico, con metodo induttivo, consentito all’amministrazione finanziaria dalle norme contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4 e 5, consiste nell’applicazione di presunzioni semplici, in virtù delle quali l’ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva). La suddetta presunzione semplice genera peraltro l’inversione dell’onere della prova, trasferendo al contribuente l’impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà”.
La sentenza va cassata. La Ctr, infatti, non si è attenuta ai principi enunciati dalla Cassazione, laddove ha ritenuto documentati i redditi delle collaboratrice domestica sulla base di semplici dichiarazioni del contribuente; queste non consentono al giudice tributario di ritenere assolto l’onere probatorio che grava sul contribuente stesso, oppostosi a un avviso di accertamento con metodo sintetico.