giornaliPubblicato in via definitiva il provvedimento contenente la stretta sulla concessione della CIGS e che innalza i requisiti di accesso alla pensione anticipata per i giornalisti di imprese editoriali in crisi.


Prepensionamento dei Giornalisti: in Gazzetta Ufficiale il Decreto.

 

Stretta sul pensionamento anticipato dei giornalisti dipendenti di imprese editoriali in crisi, ed oneri contributivi più elevati per il ricorso alla cassa integrazione. Sono queste le due novità contenute nel decreto legislativo 69/2017 pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento previsto dalla legge Delega sull’editoria (legge 198/2016), entrerà in vigore il prossimo 13 giugno.

 

Il decreto legislativo prevede l’innalzamento da 18 a 25 anni del requisito contributivo e da 58 anni a 61 anni (59 anni per le donne) di quello anagrafico per accedere al prepensionamento di cui alla legge 416/1981 con l’obiettivo di raggiungere i 61 anni e 7 mesi entro il 2019 (sia per gli uomini che per le donne).  Il prepensionamento in questione, come noto, è riconosciuto in favore dei giornalisti dipendenti da aziende editrici di quotidiani, agenzie di stampa nazionali e periodici per i quali sia stato dichiarato, con apposito D.M., lo stato di crisi aziendale, entro 60 giorni dall’ammissione al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.  In particolare il trattamento previdenziale può essere fruito, con un anticipo massimo di 5 anni rispetto alla data di maturazione della pensione di vecchiaia nel regime Inpgi e viene riconosciuta una integrazione contributiva, in favore dei beneficiari, pari al predetto periodo di anticipo, fermo restando il raggiungimento del limite massimo di 30 anni (360 mesi) di anzianità contributiva. Dal 1° gennaio 2019, i 25 anni di versamenti, vengono agganciati all’aspettativa di vita, secondo i criteri generali oggi vigenti nell’ordinamento pensionistico pubblico.

 

In via transitoria viene disposto che, per gli anni 2017 e 2018, ai giornalisti interessati dai piani di esubero non recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, si applichino, ai fini del prepensionamento, i requisiti anagrafici di 58 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, fermo restando il requisito dei 25 anni di anzianità contributiva.

 

Stretta sulla Cassa Integrazione Straordinaria

 

Cambia anche la disciplina della CIGS con l’estensione alle imprese editrici del regime vigente per la generalità delle imprese del comparto industriale. Queste novità, tuttavia, entreranno in vigore solo dal 1° gennaio 2018. In particolare, vengono uniformati i requisiti di accesso, così come le causali per le quali le imprese possono chiedere i trattamenti di integrazione salariale, ovvero la riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, la crisi aziendale (con inclusione però, a differenza del regime generale, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento) e il contratto di solidarietà. La durata massima dei trattamenti viene ridotta passando a 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile (ad eccezione della sola causale del contratto di solidarietà che, come nel regime generale, può essere estesa sino a 36 mesi).

 

Anche gli altri aspetti qualificanti dell’istituto (contribuzione figurativa per i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, oneri contributivi ordinari e straordinari a carico dei lavoratori e delle imprese) vengono riportati nell’alveo di quanto previsto per le imprese industriali. In particolare, si introduce, a carico delle imprese editoriali che accedono alla cassa integrazione, il versamento del contributo addizionale in relazione alla durata del beneficio (dal 9 al 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate). Resta invariata, invece, la misura dell’integrazione salariale, che ammonta all’80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

 

Sarà un decreto del Ministero del lavoro a definire le causali della riorganizzazione aziendale (in presenza di crisi) e della crisi aziendale, con particolare riferimento all’andamento negativo o involutivo dei dati economico – finanziari di bilancio, riferiti al biennio precedente la domanda di trattamento nonchè la durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro ai fini dell’opzione (in luogo del trattamento straordinario di integrazione salariale) per il prepensionamento.