Bilancio Consolidato: sarà il banco di prova definitivo per le Società Partecipate?
Il 30 settembre 2017 è il termine entro il quale gli enti territoriali in armonizzazione contabile debbono adottare il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, le aziende, le società controllate e partecipate secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato di cui all’allegato n. 4/4 del Dlgs 118/2011. A tale adempimento sono chiamate le Regioni e gli enti locali.
Nelle prossime settimane il banco di prova sarà l’obbligo per gli enti capogruppo di consolidare i propri conti con quelli delle società controllate e partecipate e degli enti ed organismi partecipati, in vista della scadenza per l’approvazione del 30 settembre.
Si ricorda che con il testo unico sulle società partecipate che si applica alle società di capitali, si riducono per il presente le società e sono individuati criteri qualitativi e quantitativi attraverso i quali razionalizzare a regime la platea delle partecipate.
Secondo le nuove regole saranno consentite solo le partecipate pubbliche che svolgono le seguenti attività: servizi pubblici, opere pubbliche sulla base di un accordo di programma, servizi pubblici o opere pubbliche in partenariato pubblico/privato, servizi strumentali, servizi di committenza, valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione. In caso di crisi aziendali si applicano regole privatistiche mentre gli amministratori risponderanno al giudice civile e alla Corte dei conti per danno erariale.
Sono società partecipate quelle nelle quali la regione o l’ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10% se la società è quotata (articolo 11-quinquies del Dlgs 118/11).
Nel caso in cui non risultano enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l’ente capogruppo non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e, di conseguenza, non procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente.
Agli enti, alle aziende e alle società oggetto di consolidamento l’ente capogruppo è tenuto a impartire le direttive necessarie riguardanti:
a) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all’elaborazione del consolidato.
b) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione che i componenti del gruppo devono trasmettere (stato patrimoniale, conto economico eccetera) e le informazioni integrative quali le operazioni interne al gruppo.