Limite alle assunzioni nelle Partecipate: ecco cosa enuncia il principio affermato dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Puglia, con la deliberazione n. 71/2017/PAR.
Le Sezioni Riunite hanno sottolineato che il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici. Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati, non potendo tramutarsi in una verifica postuma di legittimità, e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte.
Costituisce obiettivo primario del legislatore conseguire, nel settore degli organismi partecipati, il contenimento della spesa in generale e come un ruolo preponderante assumano, sotto tale profilo, gli atti di indirizzo dell’ente controllante i quali devono tener conto delle disposizioni che stabiliscono a carico dell’ente medesimo divieti o limitazioni alle assunzioni di personale (delibera n. 01/PAR/2015; sulla riallocazione del personale delle società a partecipazione pubblica, assunto al di fuori del concorso o selezione pubblica, si richiamano le conclusioni della Sezione Campania, delibera n. 56/2017).
Gli articoli 19 e 25 del Dlgs 19 agosto 2016 n. 175 precludono agli enti locali, in sede di adozione degli atti di indirizzo, di derogare all’obbligo di contenimento delle assunzioni di personale nelle società partecipate, nel caso in cui le stesse siano tenute a svolgere nuovi e ulteriori servizi.
L’art 25, infatti, al fine di favorire il riassorbimento del personale eccedentario delle società in controllo pubblico, pone un divieto assoluto di assunzione a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2018, se non attingendo ad appositi elenchi del suddetto personale secondo le modalità definite da apposito decreto ministeriale.
Dal tenore letterale della disposizione è evidente che l’approvazione del citato decreto ministeriale condiziona la possibilità di attingere agli elenchi del personale eccedentario, di cui proprio il decreto deve fissare le modalità di utilizzo, ma non l’operatività del divieto di assunzione che è immediato ed assoluto.
In relazione al suddetto divieto, infatti, la disposizione introduce un termine finale di efficacia (30.06.2018), ma non un termine iniziale che, quindi, coincide con l’entrata in vigore del decreto legislativo.
In allegato il testo completo della delibera.