Un’altra sentenza sconvolge i rapporti finanziari fra Stato e Comuni; la questione riguarda la stretta retroattiva applicata in via unilaterale, nel 2009, Ministero dell’Economia sui rimborsi ai sindaci per la perdita di gettito Ici sui capannoni industriali.
La Corte d’appello di Torino, dando ragione al Comune, ha imposto al Ministero dell’Economia di indirizzare al capoluogo piemontese un assegno da 14,5 milioni di euro. Il Comune si doleva del fatto che a partire dal 2009 i Mi nisteri convenuti avessero erroneamente iniziato ad applicare, anche per il passato ed a partire dal 2001, un nuovo criterio diverso da quello previsto dalla legge e secondo cui il minor gettito doveva essere calcolato sui soli immo bili passati ad autodeterminazione in uno specifico anno.
L’applicazione di tale criterio avrebbe comportato una riduzione dei suddetti trasferimenti compensativi pari, nel periodo 2001-2009, a circa € 15. 000. 000,00. Per il Comune di Torino la perdita del gettito ICI derivante dal passaggio all’autodeterminazione della rendita dei fabbricati di categoria D va calcolata complessivamente, in particolare senza distinguere tra immobili passati ad auto determinazione nell’anno di riferimento ovvero già in anni precedenti poiché il nuovo parametro comporta un minor gettito non solo per l’anno in cui è avvenuto, ma per tutti gli anni successivi.
Come si è visto, il passaggio all’ autodeterminazione delle rendite catastali dei fabbricati censiti nella categoria O ha determinato, nella generalità dei casi (e ciò si è in concreto verificato anche nel caso di specie) il passaggio ad una base imponibile ai fini del calcolo dell’ ICI inferiore rispetto a quella derivante dal sistema precedente e, conseguentemente, un minor gettito ICI: di qui la previsione dell’art. 64, primo comma, L. 388\2000 finalizzata a sostenere le finanze comunali.
In questo modo, i Comuni che avevano perso entrate per le revisioni catastali degli anni precedenti sono usciti dalla macchina dei rimborsi. I sindaci, ovviamente, si sono rivolti tribunali ed ora, con la decisione della Corte d’appello di Torino, i Comuni sono incoraggiati a far valere le loro ragioni sul tema dei rimborsi.
In allegato il testo completo della Sentenza.