segnaletica stradaleLa Corte di cassazione, con la sentenza n.10520/2017, si è pronunciata sui casi in cui il Comune può essere ritenuto responsabile di incidenti dovuti all’assenza di idonea segnaletica stradale.


Il tribunale ha accertato che all’incrocio dove avvenne l’incidente mancava qualunque intelligibile segnaletica stradale (sia verticale che orizzontale) con riguardo all’obbligo di dare precedenza.

 

Sulla base di tale insindacabile accertamento di fatto, ha correttamente escluso la possibilità di applicare l’articolo 145 C.d.S., comma 4, (che prevede l’obbligo di dare la precedenza “nelle intersezioni nelle quali sia cosi’ stabilito dall’autorita’ competente ai sensi dell’articolo 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale”), e altrettanto correttamente ha quindi applicato la presunzione di pari responsabilita’ dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro, ai sensi dell’articolo 2054 c.c., comma 3.

 

Per la Corte di cassazione la sentenza impugnata si sottrae alle censure di violazione di legge espresse nel motivo di ricorso in esame, che finisce per risolversi in un’inammissibile richiesta di revisione degli accertamenti di fatto operati in sede di merito e di una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio.

 

Secondo la Corte l’assenza di una intelligibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada, non puo’ ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e quindi non determina alcuna responsabilita’ dell’ente custode della strada per tali incidenti.

 

In allegato il testo della Sentenza.