incarichi dirigenzialiLa Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 11/SEZAUT/2017/QMIG del 12 maggio scorso, si è espressa sulle questioni di massima poste dalla Sezione di controllo per la Regione Sardegna (deliberazioni n. 1/2017/PAR e n. 2/2017/PAR) in materia di gratuità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive.


 

I quesiti sono i seguenti:

 

1) se nei confronti della disciplina vincolistica sopra richiamata possano configurarsi particolari fattispecie di esclusione oltre ai casi contemplati nella deliberazione n. 11/SEZAUT/2016/QMIG del 31 marzo 2016 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con riferimento alla condizione dei titolari di cariche elettive nei Comuni di ridotte dimensioni demografiche;

 

2) se la medesima disciplina debba trovare integrale applicazione anche nelle ipotesi in cui l’assunzione della titolarità della carica elettiva sia successiva al conferimento dell’incarico;

 

3) se la dicitura “qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni” debba ricomprendere, e con quali modalità, anche gli incarichi di cui all’art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000.

 

In particolare:

 

1) riguardo al primo quesito, la Sezione remittente ha evidenziato che negli enti di ridotte dimensioni demografiche agli Amministratori spettano le indennità piuttosto esigue di cui al decreto ministeriale n. 119/2000. La medesima Sezione ritiene, pertanto, che, data l’ampiezza della locuzione normativa “qualsiasi incarico conferito”, si debbano operare delle distinzioni tra le diverse fattispecie di incarico ipotizzabili. Il principio di gratuità degli incarichi sarebbe, infatti, eccessivamente penalizzante nei confronti dei titolari di cariche pubbliche in piccoli Comuni e potrebbe determinare in capo agli stessi una compressione del diritto all’elettorato passivo.

 

2) Quanto al secondo quesito, la Sezione remittente osserva che, nelle ipotesi in cui l’incarico è stato conferito prima dell’assunzione della titolarità della carica elettiva, non vi sarebbe in concreto una elusione della ratio normativa della disposizione (costituita dal disincentivo sia per i rappresentanti dei cittadini ad assumere altri incarichi oltre a quelli attribuiti elettivamente, sia per le pubbliche amministrazioni ad indirizzare la propria scelta verso titolari di cariche elettive piuttosto che verso altri professionisti), in quanto il soggetto ha assunto la titolarità di cariche elettive in epoca successiva al conferimento dell’incarico. Anzi, l’applicazione retroattiva delle norme restrittive travolgerebbe i diritti e gli obblighi già sorti tra le parti contrattuali.

 

3) Circa il terzo quesito, infine, la Sezione remittente rappresenta che, con riguardo agli incarichi previsti dall’art. 90 del TUEL, l’attività svolta costituisce una prestazione d’opera a cui normalmente corrisponde una controprestazione economica. Tali incarichi, inoltre, configurano dei rapporti di natura contrattuale che sembrano mal conciliarsi con il principio della gratuità dell’incarico, anche in relazione alla portata precettiva dell’art. 36 della Costituzione, che sancisce il diritto del lavoratore alla giusta retribuzione.

 

 

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulle questioni di massima poste dalla Sezione di controllo per la Regione Sardegna con le deliberazioni n. 1/2017/PAR e n. 2/2017/PAR, enuncia il seguente principio di diritto:

 

“Antecedentemente all’entrata in vigore del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, resta fermo il principio interpretativo affermato dalla giurisprudenza contabile che esclude che il titolare di cariche elettive possa percepire ulteriori emolumenti per “lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo”, fatta eccezione unicamente per quelli ex lege di cui alla deliberazione n. 11/SEZAUT/2016/QMIG. Il principio di gratuità trova applicazione a prescindere dalla dimensione dell’ente in cui la carica elettiva è svolta. Detto principio si applica anche nelle ipotesi in cui l’assunzione della titolarità della carica elettiva sia successiva al conferimento dell’incarico e, in mancanza di una specifica distinzione normativa, anche per gli “incarichi” di cui all’art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL).”

 

In allegato il testo completo della deliberazione.