correttivi anticrisiCon il decreto del 3 maggio 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri), il ministero dell’Economia e delle finanze ha approvato la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d’imposta 2016.


 

L’intervento correttivo trova il suo appiglio normativo nell’articolo 8, Dl 185/2008, in base al quale, allo scopo di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, gli studi di settore possono essere integrati e, quindi, adeguati alla realtà economica effettiva in funzione anticrisi.

 

La revisione, peraltro, necessita del previo parere della Commissione di esperti (istituita ai sensi dall’articolo 10, comma 7, legge 146/1998); parere, che è stato reso lo scorso 4 aprile, dopo l’avallo alla metodologia di correzione arrivato dalla stessa Commissione nella riunione del 7 dicembre 2016.

 

Il decreto, in particolare, dà il via libera alle revisione degli studi di settore relativi alle attività economiche nei seguenti settori:

 

 

  • manifatture
  • servizi
  • attività professionali
  • commercio.

 

 

Al decreto è allegata la Nota tecnica e metodologica che contiene la descrizione dettagliata della metodologia utilizzata per l’elaborazione dei “ritocchi” idonei a disinnescare l’impatto della crisi economica e ad attualizzare gli studi. A tal proposito, dalla lettura della Nota emerge che il quadro di riferimento della situazione economico-congiunturale che ha caratterizzato il 2016 (alla luce del quale si è reso necessario l’intervento correttivo) è stato delineato sulla base delle pubblicazioni e delle informazioni rese disponibili dall’Istat, dalla Banca d’Italia, dal ministero dello Sviluppo economico, da Prometeia e da Angaisa.

 

Sulla base dei dati e delle informazioni acquisite nonché delle valutazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore, sono state apportate le opportune modifiche sia all’analisi di normalità economica sia all’analisi di coerenza economica.

 

Inoltre, sono stati introdotti specifici correttivi da applicare ai risultati derivanti dall’applicazione degli studi, che tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche e delle relative relazioni, modificate a seguito del perdurare della crisi economica nel corso del 2016, tra cui si ricordano:

 

 

  • le contrazioni più significative dei margini e delle redditività
  • il minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari
  • la riduzione dell’efficienza produttiva
  • le riduzioni delle tariffe per le prestazioni professionali
  • gli andamenti congiunturali negativi intervenuti nell’ambito dei diversi settori considerati (anche in relazione al territorio di riferimento)
  • la ritardata percezione dei compensi degli esercenti attività di lavoro autonomo a fronte delle prestazioni rese.

 

 

Per l’elaborazione dei correttivi sono stati utilizzati in funzione comparativa anche i dati relativi alle dichiarazioni annuali Iva relative al 2016 (presentate entro il mese di febbraio 2017). Infine, per avere un riscontro concreto sul grado di significatività e di efficacia degli interventi correttivi, sono state acquisite, con riferimento a un campione significativo di contribuenti, informazioni di natura strutturale e contabile.

 

Le “limature” approvate per adattare gli studi di settore alla congiuntura economica del 2016 sono riconducibili ai seguenti ambiti:

 

 

  • analisi dell’efficienza produttiva
  • interventi relativi all’analisi di normalità economica
  • interventi relativi all’analisi di coerenza economica.

 

 

Ai risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore sono applicati i seguenti interventi correttivi:

 

 

  • correttivi congiunturali di settore
  • correttivi congiunturali territoriali
  • correttivi congiunturali individuali.

 

 

Tali correttivi sono applicati ai contribuenti che, per il 2016, presentano ricavi/compensi ai fini della congruità inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento derivante dall’applicazione dell’analisi di congruità e di normalità economica.

 

Ciascuno dei correttivi deve essere applicato secondo la sequenza indicata nell’elenco riportato sopra e può comportare una riduzione dei ricavi/compensi stimati dallo studio di settore. La riduzione si applica sia al ricavo/compenso puntuale sia al ricavo/compenso minimo.