Come è utilizzabile il bonus videosorveglianza?
Loretta Pianulli
La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 982, legge 208/2015) ha riconosciuto un credito d’imposta in favore delle persone fisiche che, nel 2016, non nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, hanno sostenuto spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Per l’accesso al beneficio era necessaria la trasmissione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate da presentare dal 20 febbraio al 20 marzo 2017.
La quota percentuale del credito d’imposta spettante in relazione alle spese sostenute è pari al 100% dell’importo richiesto, risultante dalle istanze validamente presentate fino al 20 marzo 2017 (cfr provvedimento n. 62015 del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017). Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione (articolo 17, Dlgs 241/1997), presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
A tal fine, è stato istituito il codice tributo “6874” (risoluzione 42/E del 30 marzo 2017). In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto.
Nel caso in cui il contribuente non abbia validamente presentato l’istanza di attribuzione del credito d’imposta oppure qualora l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare di quello spettante, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia.