Voluntary-Disclosure-2Parte una fase di test per la procedura che consente di determinare le somme da versare. La piena funzionalità sarà comunicata sul sito delle Entrate, a sperimentazione conclusa.


 

Disponibile da oggi, sul sito internet dell’Agenzia, un applicativo per il calcolo degli importi sanzionatori dovuti in caso di autoliquidazione nell’ambito della nuova procedura di collaborazione volontaria. In tal modo, consulenti e contribuenti, qualora scelgano di provvedere spontaneamente al versamento delle somme, potranno avvalersi di un valido strumento di ausilio nella corretta quantificazione delle sanzioni e degli interessi collegati alla voluntary disclosure bis.

 

La nuova voluntary disclosure

 

Come noto, il Dl 193/2016 (convertito dalla legge 225/2016) ha riaperto i termini per l’adesione alla “collaborazione volontaria” disciplinata dalla legge 186/2014. La principale novità è la possibilità, per i contribuenti che intendono avvalersene, di provvedere spontaneamente, entro il 30 settembre 2017, al versamento delle somme dovute a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

 

Nel determinare gli importi dovuti, si deve tener conto del nuovo articolo 5-octies del Dl 167/1990, secondo cui alle sanzioni – determinate nella misura prevista dalla legge 186/2014 – si applicano il cumulo giuridico e la riduzione a un terzo, per le violazioni degli obblighi di monitoraggio, ovvero a un sesto, per le violazioni in materia di imposte.

 

Software per il calcolo degli importi dovuti

 

Considerata la complessità del calcolo sanzionatorio, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto e pubblicato sul proprio sito una procedura di ausilio (attualmente in fase di test e non ancora utilizzabile per il computo delle somme dovute) alla determinazione delle sanzioni da pagare per l’adesione alla voluntary-bis, tenuto conto, inoltre, che per le stesse valgono le misure in vigore fino al 31 dicembre 2015 (non applicandosi, alla nuova collaborazione volontaria, quelle introdotte dal Dlgs 158/2015).

 

L’applicativo consente anche il calcolo degli interessi, decorrenti dal giorno successivo a quello della scadenza originaria per il pagamento dell’imposta cui si riferiscono fino alla data del versamento. Sono determinati applicando i tassi agevolati stabiliti per la definizione agli inviti all’adesione.

 

Il sistema è in fase di test

 

Come accennato, la procedura è in fase di test. Si tratta di una versione sperimentale per consentire, a operatori e professionisti, di inviare osservazioni o suggerimenti per apportare eventuali migliorie. A tal fine, va utilizzato l’indirizzo di posta elettronica dc.acc.sga@agenziaentrate.it.