tabelle mobilita scuola ata docentiMobilità per Docenti e ATA: tutte le date, le tabelle, le scadenze e le indicazioni per i termini sull’eventuale revoca delle domande.


Le date di presentazione delle domande di mobilità del personale ATA e le tabelle complete e aggiornate di VALUTAZIONE TITOLI E SERVIZI.

 

Tutto il personale ATA che deve o intende presentare domanda di Mobilità per l’A.S. 2017/18, dovrà farlo tra l’8 e il 28 Maggio 2017 attraverso la piattaforma “Istanze on line

 

Il personale ATA che può presentare domanda di mobilità per l’A.S. 2017/18 è tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inoltre può partecipare ai movimenti il personale che sia per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità, compresi:

 

– il personale della Croce rossa italiana e degli Enti di area vasta che transita nei ruoli ATA del comparto scuola ai sensi della legge 190/2014 nel corso dell’A.S. 2016/17.

 

– il personale docente inidoneo ed appartenente alle classi di concorso C555 e C999, transitato nei ruoli ATA in attuazione dell’art. 15, comma 4 e seguenti e 7 del D.L. n. 104 del 12.09.2013. Al fine di acquisire la sede definitiva di titolarità.

 

– il personale che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’art. 59 del CCNL 2007.

 

– il personale che ha ottenuto la mobilità professionale in profilo superiore, ai sensi del CCNI 3.12.2009.

 

Il suddetto personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario verrà trasferito d’ufficio con punti zero. Resta salva la possibilità di presentare domanda per altra provincia.

 

Ecco come valutare l’Anzianità di servizio per la mobilità 2017/18:

 

L’ordinanza ministeriale n. 220/2017, che disciplina la mobilità anche del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2017/2018, prevede all’articolo 5 comma 2 la possibilità di revocare le domande di mobilità già inoltrate, dopo la chiusura dei termini di scadenza delle presentazione delle stesse.

 

Il predetto articolo 5 comma 2 così recita:

 

“E’ consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili “.

 

I docenti, che per qualsiasi ragione non intendono più partecipare ai trasferimenti, possono revocare le domande già presentate per mezzo di apposita istanza, che deve essere inviata all’USP competente per territorio o direttamente o tramite la scuola di servizio.

 

L’istanza di revoca deve essere inoltrata, altrimenti non verrà presa in considerazione, non oltre il quinto giorno prima del termine ultimo previsto per la comunicazione dei posti disponibili al SIDI.  Fa fede il protocollo della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca o quello dell’ufficio ricevente o la ricevuta della pec.

 

Questi i termini ultimi di comunicazione dei posti disponibili al SIDI:

 

  • scuola dell’infanzia –  22 maggio 2017
  • scuola primaria –  22 maggio 2017
  • scuola secondaria di I grado – 15 giugno 2017
  • scuola secondaria di II grado – 3 luglio 2017

 

 

Considerate le date suddette, i docenti che intendono revocare le domande di mobilità inoltrate dovranno farlo entro le seguenti date:

 

  • scuola dell’infanzia –   17 maggio 2017
  • scuola primaria –  17 maggio 2017
  • scuola secondaria di I grado – 10 giugno 2017
  • scuola secondaria di II grado – 28 giugno 2017

 

 

I docenti, che hanno presentato più domande di movimento, devono comunicare se intendono revocare tutte le domande o alcune di esse. In caso manchi la predetta indicazione, la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

 

Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, eccetto per gravi e sopraggiunti motivi debitamente comprovati e a condizione che il posto di provenienza sia rimasto vacante e la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative all’organico di fatto. Il posto liberatosi in seguito a revoca non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, conseguentemente, il rifacimento degli stessi.

 

In questo video tutte le indicazioni.