Il decreto sulla valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, in vigore dal 2017/18, introduce delle importanti novità in merito all’ammissione degli alunni della scuola secondaria di I grado alla classe successiva e agli esami conclusivi del primo ci ciclo di Istruzione.
Ecco alcune faq al fine di illustrare le nuove disposizioni.
Premettiamo che la valutazione è espressa in decimi.
D. La validità dell’anno scolastico dipende dalla frequenza di un determinato numero di ore del monte ore annuale?
R. Sì, per essere valutati è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.
D. Sono previste delle deroghe al numero di ore suddetto?
R. Sì. Spetta al collegio dei docenti deliberare motivate deroghe per i casi eccezionali, debitamente documentati.
D. Se le deroghe permettono la possibilità di validare l’anno scolastico, è possibile non ammettere l’alunno alla classe successiva?
R. Sì, è possibile non ammettere l’alunno in questione, qualora il consiglio di classe non abbia sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
D. Per essere ammessi alla classe successiva o agli esami di Stato, si deve avere la sufficienza in tutte le discipline?
R. No, il Consiglio di classe può deliberare l’ammissione anche in presenza di insufficienze o meglio in caso di carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. In tal caso, la scuola pone in essere specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il termine strategie risulta poco chiaro, in quanto non si fa esplicito riferimento ad eventuali interventi (di recupero) da attivare.
D. E’ possibile non ammettere alla classe successiva o agli esami di Stato alunni che presentano carenze in una o più discipline?
R. Sì. In questo caso il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo con adeguata motivazione.
D. In caso di non ammissione, come viene espresso il voto del docente di religione cattolica e/o del docente per le attività alternative?
R. Premettiamo che il voto suddetto riguarda i soli alunni che hanno seguito l’insegnamento di religione cattolica o l’attività alternativa. Il voto espresso (dall’uno o dall’altro docente), qualora sia determinante per l’ammissione o meno, diventa un giudizio motivato iscritto a verbale.
D. Per essere ammessi agli esami di Stato si deve tener conto di qualche altro requisito?
R. Sì, è necessario aver partecipato alla prova Invalsi, che si svolge le mese di aprile.
D. Quando entrano in vigore le nuove disposizioni?
R. Il 1° settembre 2017.