imposta di registro agevolazioniGli atti di trasferimento in favore dei figli effettuati nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio sono assoggettati a imposta di registro?

 

Eusebio Grogni

 

Per espressa previsione di legge “tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso (…) sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa” (articolo 19, legge 74/1987 – circolare n. 27/E del 21 giugno 2012, paragrafo 2.1).

 

La Corte costituzionale, peraltro, ha esteso il beneficio fiscale anche al procedimento di separazione (cfr sentenza 202/2003). Sotto il profilo oggettivo, l’esenzione è applicabile agli accordi di natura patrimoniale non soltanto direttamente riferibili ai coniugi, ma anche ad accordi aventi a oggetto disposizioni negoziali in favore dei figli. Pertanto, l’agevolazione in esame deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli disposte in accordi di separazione e di divorzio, a condizione che il testo dell’accordo omologato dal tribunale preveda esplicitamente che lo stesso sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, paragrafo 1.15).

 

Si ricorda, infine, che l’agevolazione in esame non risulta interessata dall’abrogazione delle agevolazioni sui trasferimenti immobiliari prevista dall’articolo 10 del Dlgs 23/2011. Pertanto, qualora nell’ambito di procedimenti di separazione e divorzio vengano posti in essere degli atti di trasferimento immobiliare, continuano ad applicarsi le agevolazioni previste dalla citata legge 74/1987 (circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, paragrafo 9.2).