tarsu garage appleLa Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8581/2017, ha affermato che l’autorimessa, di pertinenza dell’abitazione, è soggetta alla Tarsu solo in alcuni casi: in quali altri è illegittima?


 

Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perchè ivi si producono rifiuti speciali, come pure l’esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all’adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione.

 

Al riguardo si è chiarito che “pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale” (cfr., oltre alle pronunce sopra citate, Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2016, n. 17622), non essendo sufficiente allegare a tal fine la “peculiare destinazione funzionale dell’immobile ad autorimessa”, essendo “fallace l’assunto secondo cui un locale adibito a garage non possa che ritenersi, di per sè, improduttivo di rifiuti solidi urbani (…) in contraddizione con la fonte normativa primaria, dalla quale sono eccepite le sole “aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni”, salva la specifica dimostrazione di cui si è detto a riguardo dei “locali e delle aree” di diversa natura, ciò che suppone inevitabilmente un accertamento preventivo ed individualizzato” (in tal senso, più di recente, la già citata Cass. n. 17622/16 e la coeva Cass. 17623/16, rese in analoga controversia avente come parte il Comune di Catania).

 

La sentenza impugnata, nel riconoscere il diritto all’esenzione dalla TARSU di area coperta, quantunque pertinenziale ad abitazione, pacificamente destinata alla custodia di autovettura, in forza della sola allegazione di detta destinazione, si è posta dunque in contrasto con i principi di diritto affermati in materia da questa Corte e sopra richiamati.

 

La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento dei primi due motivi di ricorso del Comune di Catania, restando assorbito il terzo, e la causa rinviata per nuovo esame alla CTR della Sicilia -sezione staccata di Catania, in diversa composizione, che, nell’uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.