soglia sbarramento appaltiLe modifiche apportate al comma 4 dell’articolo 95 del Dlgs 50/2016 dal decreto correttivo del Codice degli Appalti consentono ora alle stazioni appaltanti di optare nuovi criteri per la valutazione sulla base del prezzo più basso.


 

In relazione alla natura dell’opera, i contratti per l’esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l’unità di misura.

 

Attualmente l’art.92 del Decreto Correttivo, ancora in attesa di pubblicazione, in deroga al disposto dell’articolo 95, comma 4, delinea che può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

 

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

 

a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo e con applicazione obbligatoria dell’esclusione automatica, ai sensi dell’articolo 97, comma 8;

 

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

 

c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

 

La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

 

Il ricorso al particolare criterio è possibile anche per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avvenga con procedure ordinarie e sulla base del progetto esecutivo.

 

Le stazioni appaltanti, inoltre, avranno modo di valutare le offerte sulla base del prezzo più basso anzitutto per i servizi e i beni acquisibili con affidamenti diretti entro i 40mila euro, nonché con le procedure selettive nella fascia compresa tra i 40mila euro e le soglie comunitarie quando gli appalti per forniture o prestazioni sono caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

 

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

 

Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

 

In allegato la bozza definitiva del decreto correttivo.