Con l’ordinanza n. 581/2017, il TAR Campania – Sez. I ha fatto il punto sulle regole tecniche del PAT, il processo amministrativo telematico che si applica ai ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, dal 1° gennaio 2017, soffermandosi in particolare in tema di prova della notifica del ricorso a mezzo PEC.
Il ricorso in trattazione ha ad oggetto la richiesta di condanna dell’intimata amministrazione al pagamento del compenso revisionale di cui all’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 relativamente al contratto stipulato in data 6 settembre 2010 per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmabile e non programmabile, del verde pubblico della città di Caserta.
Ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.P.C.M. n. 40/2016, ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo p.e.c., le ricevute di avvenuta consegna devono contenere anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato.
Occorre anche aggiungere che sussistono dubbi in ordine alla rituale instaurazione del contraddittorio poiché, non essendo stati allegati in originale informatico i documenti trasmessi via p.e.c. all’amministrazione, non è possibile comprendere quale dei due ricorsi indicati in premessa sia stato notificato all’ente locale.
Necessario, nella fattispecie, invitare la parte ricorrente a comprovare la ritualità della notifica del ricorso ai sensi del citato art. 14 del D.P.C.M. n. 40/2016 mediante trasmissione informatica delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna con allegati i documenti notificati via p.e.c.
Qualora non risulti notificato il ricorso sottoscritto con firma digitale (depositato al fascicolo informatico il 10 aprile 2017), parte ricorrente provvederà a regolarizzare detta notifica entro il 10 maggio 2017 e al successivo deposito entro il 20 maggio 2017 con le modalità descritte dal D.P.C.M. n. 40/2016.
In conclusione la disposta regolarizzazione non dà luogo ad elusione dei termini decadenziali.
In allegato il testo completo della Sentenza.