matrimonio sentenzaLa Sezione I civile della Corte di Cassazione si è pronunciata su una richiesta di riconoscimento della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario.


Nella sentenza n. 3315 dell’8 febbraio 2017, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il requisito della convivenza ultratriennale dei coniugi, dopo la celebrazione del matrimonio, “può e deve essere smentito solo da una prova contraria a carico di chi agisce per il riconoscimento della sentenza di nullità del matrimonio concordatario una volta che sia incontestata la fissazione di una comune residenza anagrafica dei coniugi e la volontà di instaurare un rapporto coniugale effettivo.

 

Nessun elemento di prova desumibile dal testo della sentenza ecclesiastica ha consentito alla Corte di appello di affermare il carattere fittizio della residenza comune dei coniugi mentre le deposizioni raccolte, nel corso del giudizio di annullamento davanti al tribunale ecclesiastico, attestano, al contrario la effettività della convivenza dei coniugi dal 2003 al 2009. Non può ritenersi pertanto rilevante la circostanza per cui tale convivenza sia stata intervallata da periodi di allontanamento della N. dettati dalla necessità di visitare e assistere i propri familiari nel suo paese natio.

 

Nè può ritenersi rilevante il carattere problematico del rapporto coniugale dato che quello che rileva è la effettività del rapporto coniugale dopo la celebrazione del matrimonio, l’effettivo attuarsi del rapporto coniugale che, nella specie, la Corte di appello ha correttamente ritenuto provato sulla base della comune convivenza e della nascita dei figli ritenendo pertanto destituita di fondamento la affermazione del ricorrente secondo cui i coniugi non avrebbero avuto e attuato alcun progetto di vita in comune.

 

In allegato il testo della Corte di Cassazione.