Utilitalia ha presentato le linee guida per una corretta applicazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 2 del Dlgs 175/2016, riguardante le Società Partecipate ed i rischi di crisi aziendale.
Le presenti linee guida vogliono fornire una disciplina di minima per l’applicazione di un “programma di misurazione del rischio di crisi aziendale”, come previsto al comma 2 dell’art. 6 (Princìpi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico) ed ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 14 (Crisi d’impresa di società a partecipazione pubblica), fermo restando, per i singoli comuni e società interessate, la possibilità di ampliare tali previsioni fino a configurare un sistema strutturato di risk management in senso proprio, che non è però quanto viene richiesto dal Testo Unico delle Società Partecipate, che si rivolge ad una platea molto eterogenea di amministrazioni pubbliche socie e di un altrettanto variegato universo di società partecipate.
Si ricorda che l’art. 6, c. 2 prevede che:
2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4.
E che il comma 4 stabilisce a sua volta:
4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d’esercizio.
In sostanza:
– Il programma di misurazione del rischio deve essere predisposto ed adottato obbligatoriamente dalle sole società a controllo pubblico (e non da tutte le società partecipate) a far data dalla approvazione del bilancio di esercizio 2016 (termine ordinatorio e non perentorio);
– L’assemblea dei soci ne dovrà essere informata in sede di approvazione del bilancio e tale informativa supplementare deve essere pubblicata “contestualmente al bilancio di esercizio;
– Per le società che approvano un bilancio ordinario è opportuno che tale informativa sia integrata nella relazione sulla gestione, per chi redige il bilancio in forma ridotta ci si può limitare ad una sua approvazione in assemblea e pubblicazione sul sito istituzionale, quel allegato al bilancio in “amministrazione trasparente”.
In ogni caso si ricorda che già l’art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 prevede per gli enti locali un dovere di monitoraggio di tutte le società partecipate (e non solo delle controllate) e che quindi quanto proposto dalle Linee Guida potrebbe essere utile come riferimento anche in questo caso.