split payment professionistiProtagonista del capitolo fiscale della manovrina, soprattutto dopo il tramonto dell’ipotesi di intervenire sulle accise dei carburanti, è lo «split payment», cioè la scissione contabile che dal 2015 ha imposto alla Pubblica amministrazione di pagare ai fornitori l’importo dovuto al netto dell’Iva, girata direttamente all’Erario per evitare il rischio evasione.


Due sono i fronti sui quali opera l’estensione della disciplina dello split payment: da un lato l’estensione alle fatture emesse dai professionisti e dall’altro un assai ampio allargamento della platea dei soggetti coinvolti nel proprio ciclo passivo.

 

Lo split payment, a partire dal 1° luglio 2017 sarà esteso a settori non ancora interessati dalla scissione dei pagamenti dell’Iva e che fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni pagano l’imposta ai fornitori secondo le regole generali.

 

Anche i professionisti dovranno fare i conti con le fatture al netto dell’Iva quando lavoreranno con la Pubblica amministrazione, con le società pubbliche e con le quotate. Questa, almeno, è l’indicazione delle regole a cui hanno lavorato al ministero dell’Economia per la manovra correttiva da 3,4 miliardi.

 

In pratica, il commercialista che si occupa della revisione dei conti in un ente pubblico oppure l’avvocato che fornisce consulenza legale, così come l’ingegnere che firma un progetto saranno pagati al netto dell’Iva. La prospettiva non piace ai diretti interessati, come spiega il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili Massimo Miani: «I professionisti sono stati esclusi dallo split essendo già soggetti a ritenuta all’atto dell’incasso delle fatture – spiega – e non c’è ragione per non confermare questa esclusione».

 

Come riportato dal Comunicato del Consiglio dei Ministri, dunque

 

Si estende l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d. split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali. In particolare, l’estensione riguarda tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali, le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Inoltre, si ricomprendendo anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (essenzialmente liberi professionisti). Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.