Bonus Strumenti Musicali: precisazioni sono contenute nella circolare 6/E del 31 marzo 2017.
Gli studenti che, lo scorso anno, hanno goduto del beneficio per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso frequentato, possono accedere al bonus, confermato per il 2017 – seppure in misura diversa – dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 626, legge 232/2016), al netto dell’importo già riconosciuto nel 2016.
È una delle precisazioni contenute nella circolare 6/E del 31 marzo 2017. L’aiuto all’acquisto spetta per un importo non superiore al 65% del prezzo dello strumento o di un suo singolo componente, fino a un massimo di 2.500 euro. Il bonus si concretizza in uno sconto per lo studente e in un credito d’imposta, di pari importo, per il rivenditore.
I criteri generali per il riconoscimento del beneficio ricalcano, in pratica, quelli già stabiliti per l’analogo finanziamento previsto dalla Stabilità 2016 (articolo 1, comma 984, legge 208/2015), anche se è cambiata la misura dell’agevolazione (lo scorso anno lo sconto era al massimo di mille euro) ed è stata ampliata la platea dei possibili beneficiari. Il documento di prassi odierno segue il provvedimento dello scorso 14 marzo, che ha definito le regole applicative dell’una tantum riservata ai giovani musicisti, precisando, tra l’altro, che la procedura telematica per la richiesta del credito d’imposta da parte dei rivenditori sarà disponibile dal prossimo 20 aprile.
Il contributo, quest’anno, è stato allargato agli aspiranti musicisti di tutti i corsi dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati, agli iscritti ai licei musicali e coreutici (limitatamente alle sezioni musicali) e agli iscritti alle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica, limitatamente ai corsi riconosciuti dal Miur. Presupposto dello sconto è il regolare pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione all’anno 2016-2017 o al 2017-2018.
Come anticipato, non rimangono esclusi dall’una tantum 2017 i ragazzi che hanno usufruito dell’aiuto già nel 2016. La circolare chiarisce che, in tal caso, l’importo sarà ridotto della somma eventualmente fruita in base alla precedente norma agevolativa. Il contributo spetta una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, ad esempio il piatto della batteria.
Lo strumento, inoltre, deve essere considerato coerente, “affine” o “complementare” con il corso di studi, in base alle dichiarazioni di conformità agli obiettivi disciplinari, sulla base di quanto riportato nell’allegato 2 al provvedimento del 14 marzo. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare, entra nel dettaglio delle regole da seguire nei casi in cui non ci si possa confrontare con le ipotesi individuate nell’allegato e occorra munirsi della dichiarazione di coerenza rilasciata dall’istituto frequentato. Comunque, i criteri fissati dall’allegato in relazione agli strumenti dei corsi di composizione, direzione, musica applicata o elettronica, strumentazione e tecnico del suono, non si applicano ai licei musicali.
Il ragazzo, per fruire dello sconto deve richiedere al proprio istituto (anche prima del 20 aprile) un certificato di iscrizione non ripetibile “per tale finalità”, nel quale è attestata la sussistenza dei requisiti per beneficiare del bonus. Gli studenti dei licei musicali possono richiedere il certificato d’iscrizione 2017-2018 solo ad anno scolastico iniziato. L’attestazione dovrà essere consegnata, al momento dell’acquisto, al venditore o produttore, che potrà documentare la vendita tramite fattura, ricevuta fiscale o scontrino parlante, contenente, oltre ai dati ordinari, anche il codice fiscale dello studente, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’Iva, e la misura dello sconto applicato.
Per recuperare, con credito d’imposta, il taglio sul prezzo, il venditore, prima di chiudere la vendita, deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto musicale, lo strumento acquistato, il prezzo di vendita comprensivo del contributo e dell’Iva. Il sistema, verificate le condizioni per la concessione dell’agevolazione, risponderà con una ricevuta, che conterrà lo sconto attribuito allo studente al netto dell’eventuale importo già fruito nell’anno precedente, segnalato separatamente.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite i canali Entratel o Fisconline, dal secondo giorno lavorativo successivo all’arrivo della ricevuta. Il codice tributo è il “6865”. E se poi la vendita va a monte, il rivenditore deve inviare una comunicazione di annullamento all’Agenzia attraverso gli stessi canali telematici, in modo che il ragazzo non perda l’opportunità di fruire del contributo; qualora il credito sia già stato utilizzato, l’operatore dovrà riversarlo con lo stesso codice tributo.
Infine, la circolare conferma che i certificati di frequenza che gli istituti musicali devono rilasciare agli studenti per beneficiare del contributo e le relative richieste presentate dai ragazzi sono esenti dall’imposta di bollo, precisazione già contenuta nella circolare 15/2016.