Modello EAS: imminente l’appuntamento, per informare l’Agenzia dei cambiamenti intervenuti, per gli enti associativi che, operano con fini non commerciali, già beneficiano di agevolazioni fiscali.
Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro hanno tempo fino a venerdì 31 marzo per comunicare variazioni dei dati, rispetto a quelli precedentemente inviati, verificatesi nel 2016, ripresentando telematicamente il modello Eas. L’adempimento va effettuato soltanto se si tratta di informazioni determinanti per la verifica dei requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni fiscali concesse agli enti no profit. L’obiettivo primario è contrastare eventuali frodi e tutelare le vere forme associazionistiche.
Non occorre inviare il modello se le novità hanno riguardato:
- i proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20 del modello)
- i messaggi pubblicitari (punto 21)
- l’ammontare medio delle entrate complessive degli ultimi tre esercizi chiusi (punto 23)
- il numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio (punto 24)
- l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute (punto 30)
- l’ammontare dei contributi pubblici ricevuti (punto 31)
- il numero e i giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi (punto 33).
Gli enti tenuti all’adempimento
La norma (articolo 30, comma 1, Dl 185/2008) dispone che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del Tuir e, in materia di Iva, all’articolo 4 del Dpr 633/1972, non sono imponibili se gli enti associativi sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla norma tributaria e trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate, che dovrà effettuare gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. In sostanza, elemento fondamentale per usufruire dei benefici fiscali è che gli enti, di natura privata, con o senza personalità giuridica, non abbiano per oggetto esclusivo o principale della loro attività il “profitto”.
Tenuti all’adempimento sono i seguenti enti, ciascuno identificato nel modello Eas con un apposito codice: associazioni politiche (1), associazioni sindacali (2), associazioni di categoria (3), associazioni religiose (4), associazioni assistenziali (5), associazioni culturali (6), associazioni sportive dilettantistiche (7), associazioni di promozione sociale (8), associazioni di formazione extra-scolastica della persona (9), società sportive dilettantistiche (10), associazioni pro-loco (11), organizzazioni (12), altri enti (13).
Ne sono invece dispensati:
- enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
- pro-loco che, avendo realizzato nel periodo di imposta precedente proventi inferiori a 250mila euro, hanno optato per il regime agevolativo (legge 398/1991)
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995
- Onlus
- enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).
Tempi e modi per la trasmissione
La comunicazione va trasmessa entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell’associazione. Sessanta sono pure i giorni a disposizione per informare l’amministrazione, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”, di aver perso le caratteristiche qualificanti richieste dalle norme tributarie. Inoltre, il modello Eas deve essere presentato di nuovo se si verificano variazioni dei dati già comunicati (è questo l’adempimento ora in scadenza); in questo caso, il termine è fissato al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione (vanno riportati tutti i dati, non solo quelli variati).
In rete sono disponibili due software, di compilazione e di controllo: il primo consente di inserire i dati e di predisporre il file da inviare, il secondo verifica, prima della trasmissione definitiva, la presenza di eventuali anomalie e incongruenze, segnalate con messaggi di errori. La comunicazione può essere inviata direttamente dall’associazione o tramite intermediari abilitati. In quest’ultimo caso, l’incaricato rilascia al contribuente un esemplare del modello trasmesso e una copia della comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, che ne attesta la ricezione.
Rimessione in bonis
La presentazione “fuori tempo” del modello Eas è tra i casi ammessi dall’istituto della rimessione in bonis, che rimette in gioco i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali per usufruire di agevolazioni fiscali o regimi di favore, ma che hanno compiuto errori formali o hanno inviato non tempestivamente comunicazioni o attestazioni necessarie al beneficio.
I ritardatari possono rimediare eseguendo o perfezionando l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (nel caso specifico, il 30 settembre 2017) e versando, contestualmente, senza possibilità di compensazione, la sanzione di 258 euro, tramite il modello F24 (codice tributo “8114”). Tutto questo è possibile, sempre che, la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012).