Con un comunicato stampa l’agenzia delle Entrate annuncia il provvedimento che, anche in relazione al 2016, comporterà diverse semplificazioni in fase di compilazione dello spesometro.
Anche per quest’anno le operazioni sotto soglia effettuate dai commercianti al dettaglio e dai tour operator sfuggono allo spesometro, mentre le amministrazioni pubbliche e quelle autonome sono esonerate senza eccezioni.
Questo significa che l’obbligo di comunicazione viene meno anche quando le fatture (sotto soglia) sono state annotate nel relativo registro. Infatti, il provvedimento 94908/2013 aveva stabilito, da una parte, che l’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina l’obbligo di comunicazione e, dall’altra che, per gli anni 2012 e 2013, i soggetti all’articolo 22 del decreto Iva potevano comunicare le (sole) operazioni attive sopra soglia. I successivi provvedimenti 44922/2015 e 49798/2016 hanno poi riproposto le medesime agevolazioni in relazione al 2014 e al 2015.
Il provvedimento recepirà anche le richieste di commercianti al dettaglio e tour operator, limitando, anche per quest’anno, l’obbligo di comunicazione delle operazioni Iva per questi soggetti.
Ok anche alla trasmissione unica – In un’ottica di semplificazione degli adempimenti di natura tributaria, inoltre, i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria, compresi gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri e ostetriche/i e dei tecnici sanitari, possono non indicare nel Modello polivalente dello Spesometro i medesimi dati. Tuttavia, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è possibile comunque inviare, oltre ai dati previsti dal Dl 78/2010 (art. 21, comma 1), anche i dati già trasmessi al sistema Tessera sanitaria.
Operazioni con Paesi black list e Comunicazione Polivalente 2017 – Il Dl 193/2016 ha eliminato l’obbligo della comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi cosiddetti black list a partire dall’anno di imposta 2016.
Le operazioni con questi Paesi non devono essere più incluse, quindi, nella Comunicazione Polivalente 2017 ma, qualora sia più agevole per il contribuente continuare a trasmetterle per ragioni di carattere informatico, le medesime possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE.
Commercianti al dettaglio e tour operator, resta il tetto dei 3mila euro – Anche quest’anno i soggetti che operano al dettaglio (art. 22 del Dpr n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva, effettuate nel 2016 mentre i tour operator (art. 74-ter del Dpr n. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva.