fatca, -USAA originare lo slittamento, la modifica del tracciato da utilizzare per la trasmissione delle informazioni, pubblicata dall’Irs statunitense a decorrere dal 1° gennaio 2017.


 

Slitta il termine per la trasmissione della comunicazione relativa all’anno 2016, contenente le informazioni previste dall’accordo Fatca (Foreign account tax compliance act) sullo scambio automatico di dati tra l’Agenzia delle Entrate italiana e l’Internal Revenue Service statunitense.

 

Con il provvedimento del 23 marzo 2017, a seguito della modifica del tracciato per l’invio dei dati pubblicata dal Fisco americano, sono stati adeguati i documenti tecnici (“Tracciato xml e schema xsd” e “Istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati”) allegati al precedente provvedimento del 7 agosto 2015 e, di conseguenza, è stato disposto lo slittamento – dal 30 aprile al 31 maggio 2017 – del termine di scadenza per l’adempimento comunicativo.
 

L’accordo Fatca tra i governi di Italia e Stati Uniti, operativo dal 1° luglio 2014 e ratificato con la legge 95/2015, è finalizzato al contrasto – tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie – dell’evasione fiscale realizzata da cittadini e residenti statunitensi, mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane, e da residenti italiani, mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi.
 

A raccogliere i dati da inviare all’Irs è l’Agenzia delle Entrate, cui le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione (Reporting italian financial institution – Rifi) trasmettono i dati sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (Npfi).

 

Il Competent Authority Arrangement è un accordo amministrativo tra le autorità fiscali italiane e statunitensi per rendere operativo l’accordo FATCA IGA. In esso sono contenute le regole operative necessarie per la trasmissione/ricezione delle informazioni tra i due Paesi.

 

In particolare sono definiti – tra gli altri – i tempi e le modalità per rispondere alle richieste di correzione avanzate dal Paese ricevente in relazione a dati precedentemente trasmessi (sia nel caso di errori amministrativi o altri errori minori sia nel caso di gravi non conformità). Le correzioni potranno anche essere apportate su iniziativa dell’istituto finanziario inviante.

 

Ai fini dell’applicazione delle regole di scambio, le autorità competenti hanno tuttavia previsto un periodo transitorio di due anni (anni di riferimento delle informazioni 2014 e 2015) durante il quale si terrà conto degli sforzi delle amministrazioni e degli istituti finanziari nello svolgimento dei reciproci adempimenti.