dirigenti scolastici dati patrimonialiI presidi non dovranno rendere pubblici i propri dati patrimoniali?


 

L’authority anticorruzione, con la delibera 241 del 8 marzo 2017, ha approvato definitivamente le linee guida sugli obblighi di pubblicazione dei redditi da parte di chi copre incarichi dirigenziali. Questione che aveva aperto un dibattito sull’obbligo da parte dei dirigenti scolastici di pubblicare i propri redditi.

 

L’ANAC ha tolto la parte relativa ai dirigenti scolastici e dello stato patrimoniale dei familiare entro il secondo grado. La scelta è legata al fatto che i dirigenti scolastici appartengono ad una categoria a basso rischio corruttivo.

 

L’art. 14 del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016, disciplina gli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche. Le disposizioni dell’art. 14 rivestono un particolare rilievo, tenuto conto dell’intento perseguito dal legislatore di rafforzare il regime di trasparenza.

 

Risulta, infatti, ampliato in modo significativo il novero dei soggetti interessati, con l’evidente finalità di rendere conoscibili le informazioni specificate dalla norma con riferimento a tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice cui sono attribuite competenze di indirizzo generale, politico-amministrativo o di gestione e di amministrazione attiva.

 

Alla luce della nuova configurazione degli obblighi concernenti i titolari di incarichi, le presenti Linee guida contengono indicazioni rivolte in particolare alle amministrazioni destinatarie delle disposizioni del d.lgs. 33/2013, individuate all’art. 2-bis, co. 1: si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

 

In base all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, le pubbliche amministrazioni sono «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».