liquidazioni periodiche ivaLa comunicazione va presentata in via telematica, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.


 

Disponibile in Rete, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il prototipo del modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, adempimento introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dal decreto legge 193/2016 (articolo 4, comma 2) collegato alla manovra di bilancio per il 2017, attraverso una modifica al Dl 78/2010.

 

Pronte anche le istruzioni e le specifiche tecniche e regole per la compilazione.

 

Nel modello, costituito dal frontespizio e dal quadro VP, devono essere indicati i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta; in presenza di più attività con contabilità separate, per ciascun periodo va presentata una sola comunicazione riepilogativa.

 

L’obbligo sussiste anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono invece esonerati i soggetti passivi non tenuti alla dichiarazione annuale Iva o alle liquidazioni periodiche.

 

Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, con l’eccezione del secondo trimestre, il cui invio deve avvenire entro il 16 settembre. Se entro il termine di presentazione si presentano più comunicazioni per lo stesso periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

 

La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro, eccetera).

 

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro, ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi alla scadenza o se, entro lo stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.