Il bonus sicurezza “privata” spetta anche per spese sostenute nel 2017?
Giusy Costanzo
Il credito d’imposta per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme e per la stipula di contratti con istituti di vigilanza, previsto dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 982, legge 208/2015), spetta esclusivamente per le spese sostenute nel corso del 2016 dalle persone fisiche non nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo. Le spese sostenute nel 2017, quindi, non danno diritto al beneficio fiscale.
La domanda dovrà essere trasmessa in via telematica all’Amministrazione finanziaria, perché quest’ultima, conoscendo l’ammontare delle risorse disponibili e il totale del credito d’imposta richiesto, possa dare a ciascun aspirante la percentuale massima di bonus spettante. Per renderla nota, sarà necessario un ulteriore provvedimento delle Entrate.
Ora attenzione: il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali relative alle stesse spese.
La legge di Bilancio 2019 ha prorogato tutti i bonus casa, ovvero le detrazioni fiscali su ristrutturazioni, risparmio energetico e bonus verde, prevedendo anche un bonus videosorveglianza tra gli interventi agevolabili.
Nelle spese agevolabili rientrano anche sopralluogo, progetto e installazione degli impianti di videosorveglianza. Sono incluse anche le spese sostenute per il rilascio della certificazione e conformità alla legge sulla privacy e per la documentazione necessaria per accedere all’agevolazione. Non rientrano però nell’agevolazione i contratti stipulati con istituti di vigilanza privata.
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione 2017 e può essere sfruttato in compensazione – ma solo dopo la pubblicazione del provvedimento che stabilisce la misura del bonus utilizzabile – con il modello F24, da presentare esclusivamente on line tramite i servizi telematici dell’Agenzia, oppure può essere scalato direttamente dalle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi: una prerogativa, questa, riservata solo alle persone fisiche che non esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa.