registro opere protetteL’Agenzia delle Entrate offre un interessante chiarimento in materia di imposta di bollo. Nella risoluzione n. 34/E del 16 marzo 2017, infatti, l’amministrazione chiarisce il corretto trattamento fiscale della certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro pubblico generale (Rpg).


Il quesito

 

Con istanza di interpello, all’Agenzia è stato chiesto se la certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro pubblico generale, posta in calce alla dichiarazione di deposito che viene restituita all’interessato, comporti l’applicazione di una ulteriore imposta di bollo sul predetto documento ovvero se possa essere ritenuta sufficiente l’imposta già assolta sulla dichiarazione stessa.

 

Il Registro pubblico generale delle opere protette (Rpg)

 

L’amministrazione, innanzitutto, procede a una sintetica ricognizione della normativa di riferimento. La disciplina in materia di protezione del diritto d’autore prevede l’istituzione presso la Presidenza del consiglio dei ministri di un registro pubblico generale delle opere letterarie, scientifiche, artistiche protette (articolo 103, legge 633/1941). Attualmente il registro è tenuto dal ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale biblioteche e istituti culturali.

 

Le disposizioni esecutive della predetta disciplina sono contenute nel regolamento approvato con il regio decreto 1369/1942.

 

Nel Registro sono riportate le opere soggette all’obbligo del deposito con l’indicazione del nome dell’autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le ulteriori indicazioni stabilite dal regolamento. La registrazione, quindi, ha una funzione di pubblicità-notizia circa la paternità dell’opera e della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.

 

Il deposito si effettua con la presentazione all’ufficio, da parte del proprietario, di un esemplare dell’opera, accompagnato da una dichiarazione, in doppio originale. L’ufficio inserisce nel Registro generale il contenuto della dichiarazione, indicando il giorno della sua presentazione e il numero d’ordine e conserva nei suoi archivi gli esemplari delle opere, apponendovi il numero di registrazione. Restituisce, quindi, a chi effettua il deposito, un originale della dichiarazione e una certificazione di eseguita registrazione (articolo 31, commi 1 e 2, del citato regolamento).

 

Pertanto, la registrazione all’interno del Rpg segue la dichiarazione di deposito dell’opera. L’avvenuta registrazione è attestata da una certificazione, apposta sulla dichiarazione consegnata all’interessato.

 

Imposta di bollo

 

In base alla disciplina dell’imposta di bollo:

 

 

  • gli atti e i provvedimenti (compresi i certificati) rilasciati dalle amministrazioni dello Stato, in relazione alla tenuta di pubblici registri, sono assoggettati al tributo nella misura di 16 euro per ogni foglio (articolo 4, comma 1, tariffa allegata al Dpr 642/1972)
  • in ogni caso e con il pagamento di una sola imposta, sul medesimo foglio può scriversi anche il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione e annotazione su pubblici registri (articolo 13, comma 3, Dpr 642/1972).

 

 

La dichiarazione di deposito, quindi, è soggetta a imposta di bollo, nella misura di 16 euro per ogni foglio. Il quesito sottoposto all’attenzione dell’Agenzia concerne proprio la debenza o meno dell’imposta anche sulla certificazione di avvenuta registrazione, apposta sull’originale della dichiarazione di deposito consegnato all’interessato.

 

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

 

Dal combinato disposto delle norme sopra ricordate, l’amministrazione trae la risposta al quesito proposto.

 

Dato che la certificazione oggetto di interpello:

 

– attesta l’avvenuta iscrizione di un’opera in un pubblico registro

 

– viene apposta su un documento che ha già scontato l’imposta di bollo (dichiarazione di deposito dell’opera), alla fattispecie prospettata nell’istanza di interpello è applicabile la disposizione contenuta nel comma 1 dell’articolo 13, con la conseguenza che, assolta l’imposta di bollo sulla dichiarazione di deposito, non è dovuta un’ulteriore imposta per la certificazione di eseguita registrazione, posta in calce alla prima.

 

In altri termini, l’obbligo tributario può essere assolto con il pagamento di un’unica imposta di bollo, nella misura di 16 euro per ogni foglio, in relazione alla dichiarazione di deposito dell’opera.