agenzia delle entrateL’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in relazione alla rottamazione delle cartelle.


 

Tra le precisazioni più rilevanti si cita quanto segue:

 

– cartella rateizzata: se la 1° rata/soluzione unica non viene pagata interamente alla scadenza, la definizione non si perfeziona e si può tornare al vecchio piano di dilazione
– definizione parziale: è limitata alla singola “partita” all’interno del ruolo, cioè a quanto è rinvenuto dal singolo procedimento di controllo (controllo automatizzato; accertamento; ecc.)
– ruolo con sole sanzioni: sono definibili, rimanendo dovuto le eventuali spese esecutive
– ruoli definibili: sono quelli “trasmessi” telematicamente all’agente della riscossione entro il 31/12/2016
– contenzioso: viene confermato quanto sostenuto a Telefisco 2017: il contenzioso prosegue e la rottamazione limita i suoi effetti alla quota di imposta eventualmente dovuta in base alla sentenza.

 

La definizione agevolata consente l’estinzione del debito contenuto nel singolo carico iscritto o affidato attraverso il pagamento di capitale e interessi nonché dell’aggio proporzionalmente dovuto su tali somme da pagare e delle spese dovute all’Agente della riscossione per le procedure esecutive e per la notifica degli atti di riscossione; non sono dovuti, invece, le sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie e gli interessi di mora, il cui venir meno dell’obbligo di pagamento di pagamento costituisce il beneficio per il debitore conseguente al perfezionamento della definizione agevolata.

 

Possono presentare tale dichiarazione i debitori i cui carichi risultano affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016, in base alle precisazioni fornite nel seguito della presente circolare. Ne deriva l’esclusione dei crediti non affidati nell’arco temporale individuato dalla norma o pagati o oggetto di provvedimento di sgravio.

 

Il comma 8 dell’art. 6 prevede che la facoltà di definizione possa essere esercitata anche dai debitori che abbiano già pagato parzialmente le somme dovute relativamente ai carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dallo stesso Agente, purché, rispetto ai piani rateali in essere alla data di entrata in vigore della norma in esame (24 ottobre 2016), risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016.

 

In allegato la circolare dell’Agenzia delle Entrate.