Ricerca e sviluppo sotto la lenteCredito Ricerca e Sviluppo: in presenza dei requisiti che danno accesso all’agevolazione, riconosciuta la spettanza del bonus per le attività commissionate a un ente di ricerca da un’associazione di cooperative.

 


 

L’Agenzia si è pronunciata ancora una volta in materia di credito d’imposta in ricerca e sviluppo (articolo 3 del Dl 145/2013 e successive modifiche) con la risoluzione n. 32/2017.

 

Nell’occasione è stata esaminata una particolare ipotesi di applicazione del credito d’imposta in R&S, ossia quella relativa a due progetti di ricerca commissionati a terzi (nel caso di specie a un ente/fondazione di ricerca) da un’organizzazione che agisce per conto della cooperativa/società istante.

 

Ci muoviamo, dunque, nel settore del movimento cooperativo caratterizzato dalla presenza di un’organizzazione senza fini di lucro che ha, come scopo istituzionale, la rappresentanza, l’assistenza, la tutela e la vigilanza delle singole associate.

 

Nell’ambito di tali finalità istituzionali, l’associazione ha commissionato alcuni progetti di ricerca nell’interesse delle proprie associate, precisando, quindi, che non intende utilizzare direttamente i risultati dell’attività di ricerca.

 

In sostanza, l’associazione si è riservata, al momento della stipula del contratto di commissione, la facoltà di nominare, con gli effetti di cui all’articolo 1401 cc e avvalendosi della procedura descritta all’articolo 3 del contratto, la cooperativa – scelta tra le proprie associate – che subentrerà, con efficacia ex tunc, in tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto medesimo.

 

Ne consegue che i risultati dei singoli progetti di ricerca saranno acquisiti, a titolo originario dalla cooperativa “nominata”, senza che tra quest’ultima e l’associazione si verifichi alcun fenomeno traslativo.

 

Quanto ai citati riferimenti normativi, si rammenta che l’articolo 3 del Dl 145/2013 (nella versione più recente, modificata da ultimo con la legge di bilancio 2017) riconosce un credito di imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.

 

Nel caso di specie, lo stesso contratto di ricerca prevede espressamente che “per ogni progetto di ricerca, la dichiarazione di nomina della società cooperativa dovrà avvenire prima della consegna del progetto ed avrà efficacia, nei riguardi della Fondazione di Ricerca, solo dopo che quest’ultima ne riceverà comunicazione scritta”. Tale dichiarazione di nomina, ex articolo 1401 cc, è effettivamente intervenuta ed è stata sottoscritta dalla cooperativa, per accettazione, e dalla fondazione di ricerca, per conoscenza.

 

Pertanto, gli effetti del contratto di ricerca stipulato dall’associazione si riverberano direttamente sulla cooperativa istante, considerato che la dichiarazione di nomina a suo favore, ex articolo 1401 cc, è intervenuta nei termini di legge.

 

Peraltro, la medesima società precisa, per quanto riguarda l’aspetto finanziario relativo ai progetti in esame, che – al momento della designazione della società cooperativa destinataria finale dei progetti di ricerca – l’associazione non aveva pagato nessun acconto e, che, quindi, il pagamento dell’intero prezzo sarà eseguito integralmente da parte dell’interpellante, come riportato anche nella stessa dichiarazione di nomina, senza previsione di stati di avanzamento lavori.

 

Ciò comporta che al contratto di ricerca non si applica l’articolo 1666 cc (verifica e pagamento di singole partite), in quanto la committente è interessata esclusivamente alla realizzazione del risultato finale dell’attività di ricerca e non alle fasi intermedie del singolo progetto di ricerca.

 

Alla luce delle considerazioni svolte, l’Agenzia ha, in primo luogo, acquisito il parere del competente ministero dello Sviluppo economico circa l’ammissibilità dei progetti in questione al credito d’imposta in R&S; dopodiché, entrando nel merito della questione prospettata, ha ritenuto che le spese commissionate rientrassero tra le categorie di costi eleggibili connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo, ex comma 6, lettera c), del citato articolo 3, come confermato dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto attuativo del 27 maggio 2015.

 

Si tratta della cosiddetta ricerca extra-muros, consistente nelle spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del Dl 179/2012.

 

Alle stesse spese è stato riconosciuto, ex comma 7 dell’articolo 3, il credito di imposta nella misura del 50% della spesa incrementale.