Nell’ipotesi di incorporazione di una società di capitali da parte di un ente che non svolge alcuna attività commerciale, si realizza una fattispecie di trasformazione eterogena.
Con istanza di interpello, una fondazione, in procinto di incorporare, mediante fusione, una società a responsabilità limitata, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate chiarimenti circa il trattamento fiscale cui assoggettare, dopo la realizzazione dell’operazione straordinaria, la riserva in sospensione d’imposta (presente nel patrimonio della società incorporata).
Secondo la soluzione interpretativa proposta dalla fondazione istante, nel caso sottoposto all’attenzione dell’amministrazione, la riserva, in applicazione del principio generale di neutralità fiscale, non deve subire alcuna tassazione. A soluzione opposta giunge l’Agenzia, con la risoluzione n. 27/E del 7 marzo 2017.
Il parere dell’Agenzia
L’amministrazione finanziaria, nell’articolare la risposta all’interpello, parte da una premessa di ordine sistematico e dalla esatta qualificazione giuridica dell’operazione di fusione prospettata dalla fondazione istante. In primo luogo, l’Agenzia evidenzia che il ricordato principio di neutralità fiscale delle fusioni, in forza del quale, ai fini tributari, la fusione non determina fenomeni fiscalmente realizzativi, presuppone “un sistema di rilevazione dei valori che è tipico della tassazione dell’imponibile fiscale in base al bilancio e che è proprio delle società che svolgono attività commerciale”. In secondo luogo, l’amministrazione sottolinea che l’operazione di fusione per incorporazione, oggetto dell’istanza di interpello, deve essere qualificata alla stregua di una trasformazione eterogenea ovverosia della trasformazione di una società di capitali (soggetto Ires) in un ente non commerciale.
Dal punto di vista civilistico, l’operazione de qua è espressamente consentita e disciplinata dall’articolo 2500-septies cc, a mente del quale “le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni”. Dalla qualificazione, nei termini suddetti, dell’operazione in esame, l’Agenzia trae la logica conseguenza dell’applicabilità, nel caso concreto, della disciplina fiscale della trasformazione eterogenea, dettata, come noto, dall’articolo 171 Tuir.
Tutto ciò premesso, la soluzione a cui perviene l’amministrazione è diametralmente opposta a quella avanzata dall’istante. Infatti, secondo l’Agenzia, nel caso di specie, l’operatività del ricordato articolo 171 implica, innanzitutto, l’applicazione della disposizione relativa alla destinazione dei beni (della società incorporata) a finalità estranee all’esercizio di impresa, con il conseguente realizzo degli stessi al valore normale (salvo che non siano confluiti nel ramo commerciale del soggetto incorporante). In altri termini, devono essere assoggettati a tassazione i maggiori valori dei beni del soggetto incorporato (la società) in ragione della loro destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa e in virtù della circostanza che gli stessi non confluiscono “nell’azienda o complesso aziendale” della fondazione, che, come evidenziato, non svolge alcuna attività commerciale.
Inoltre, anche il trattamento fiscale della riserva in sospensione d’imposta, presente nel patrimonio della società incorporata prima della trasformazione, è quello previsto dall’articolo 171 del Tuir. Secondo tale disposizione, la tassazione delle riserve di utili avviene nel momento della loro effettiva distribuzione o utilizzazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, purché le stesse vengano inserite in bilancio con indicazione della loro origine. Detto in altri termini, la trasformazione, nel rispetto della condizione dell’iscrizione in bilancio, di per sé non determinerebbe, rispetto alle riserve di utili (comprese quelle in sospensione d’imposta), l’emergere del presupposto impositivo in capo ai soci o alla società.
Tuttavia, la condizione che esclude la tassazione, sottolinea l’Agenzia, può dirsi realizzata solo quando il soggetto trasformato (nel nostro caso, la fondazione incorporante) svolge anche attività commerciale. Difatti, solo in tal caso può aversi l’utilizzo delle riserve per coprire (o meno) perdite di esercizio. Qualora si ammettesse la soluzione inversa, si legittimerebbe il ricorso a un regime di sospensione d’imposta (rispetto alla fondazione e ai soci) non giustificato da alcun appiglio normativo.
In conclusione, quindi, nell’ipotesi in cui l’ente non commerciale risultante dalla trasformazione eterogenea non eserciti alcuna attività commerciale, la riserva in sospensione d’imposta è assoggettata a tassazione in capo alla società incorporata (in quanto destinata a finalità estranee all’esercizio d’impresa), mentre in capo alla fondazione incorporante sono da considerarsi distribuite le riserve di utili (inclusa, quindi, quella in sospensione d’imposta), nell’esercizio successivo a quello in cui si è avuta la trasformazione.